Penale

La condotta materiale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Reati contro la pubblica amministrazione - Resistenza a pubblico ufficiale - Elemento oggettivo del reato - Fattispecie relativa a fuga all'alt intimato dalla polizia.
Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo a opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicché deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti di polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 16 settembre 2019 n. 38240

Reati contro la pubblica amministrazione - Resistenza a pubblico ufficiale - Elemento materiale del reato -Violenza o minaccia - Configurabilità - Fattispecie.
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è stato tipicizzato dal legislatore soltanto sotto il profilo teleologico, come volontà diretta a impedire la libertà d'azione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, di talché la minaccia o la violenza possono consistere in qualunque mezzo di coazione fisica o psichica diretto in modo idoneo e univocamente a raggiungere lo scopo di impedire, turbare, ostacolare l'atto di ufficio o di servizio intrapreso, ciò perché l'idoneità della minaccia va valutata con giudizio ex ante, a nulla rilevando il fatto che in concreto i destinatari non siano stati intimiditi e che il male minacciato non si sia realizzato (nella fattispecie, l'imputato risultava avere cercato di ostacolare l'attività degli agenti, facendo intendere di essere in grado di arrecare loro problemi in sede giudiziaria, millantando di averlo già fatto contro altri agenti, quindi prospettando implicitamente la presentazione di una denuncia calunniosa: la Corte, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza di condanna, ha ritenuto che anche una millanteria può costituire mezzo idoneo a turbare e ostacolare l'operato del pubblico ufficiale, per effetto della prospettazione di conseguenze pregiudizievoli attraverso la presentazione di un esposto calunnioso con l'implicito riferimento alla possibilità di creare problemi grazie alle proprie conoscenze influenti).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 10 luglio 2019 n. 30424

Resistenza a pubblico ufficiale - Controllore - Ausiliare del traffico in servizio - Riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio - Verifica del titolo di viaggio - Minacce e lesioni personali - Reato di cui all'articolo 337 c.p.
Il verificatore dei titoli di viaggio (cosiddetto controllore) dipendente di un'azienda di trasporto pubblico locale, riveste, se in servizio, la qualità di pubblico ufficiale, essendo munito dei poteri autorizzativi e certificativi previsti dall'articolo 357, co. 2, c.p. Nessun rilievo ostativo a tale inquadramento giuridico assume l'attribuzione alla stessa persona fisica di tali mansioni insieme a quelle proprie dell'ausiliario del traffico, inquadrato come incaricato di pubblico servizio dall'articolo 17, co. 2, Legge 127/1997, come interpretato dall'articolo 68, co. 1, Legge 488/1999. Di conseguenza, chi reagisce alla legittima richiesta del controllore in servizio di esibire il biglietto di viaggio, minacciandolo e cagionandogli lesioni personali, commette il reato di resistenza a pubblico ufficiale punito.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 27 maggio 2019 n. 23223

Resistenza a pubblico ufficiale - Elemento oggettivo - Violenza o minaccia - Violenza c.d. impropria - Sussistenza del reato - Fattispecie relativa all'inottemperanza all'intimazione dell'alt da parte dei Carabinieri e conseguente fuga.
Il delitto di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) è integrato anche dalla violenza cosiddetta impropria, che, pur non aggredendo direttamente il pubblico ufficiale, si riverbera negativamente nell'esplicazione della sua funzione, impedendola o ostacolandola; pertanto solamente la resistenza passiva, come mancanza di qualunque forma di violenza o di minaccia, rimane al di fuori della previsione legislativa. (Nella fattispecie l'inottemperanza all'intimazione dell'alt da parte dei Carabinieri aveva causato un inseguimento con concreto pericolo per l'integrità degli utenti della strada).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 21 dicembre 2017 n. 57222

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Resistenza a pubblico ufficiale - In genere - Violenza - Nozione - Violenza sulle cose - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
Ai fini della configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia stata posta in essere per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio, con la conseguenza che è sufficiente anche la violenza sulle cose, la quale non è però configurabile quando la condotta si traduce in un mero atteggiamento di resistenza passiva. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato in relazione a condotta consistita nel puntare i piedi e le mani su di un'auto della polizia per evitare di essere caricato sulla stessa e di essere così condotto negli uffici di p.s.).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 10 febbraio 2015 n. 6069

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei privati - Resistenza a pubblico ufficiale - In genere - Condotta esclusivamente ingiuriosa posta in essere nei confronti del pubblico ufficiale - Nesso di causalità con l'atto d'ufficio - Mancanza - Configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - Esclusione - Oltraggio a pubblico ufficiale - "Abolitio criminis" - Fattispecie.
Non integra il delitto di resistenza di cui all'art. 337 c.p. la condotta ingiuriosa posta in essere nei confronti di un pubblico ufficiale, quando essa non riveli alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio e risulti priva del nesso di causalità psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni esercitate, ma rappresenti piuttosto l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo, da inquadrare nell'ipotesi di oltraggio già prevista dall'art. 341 c.p. e abrogata dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205. (Fattispecie in cui l'imputato, senza porre in essere alcun comportamento violento o minaccioso, si è limitato a ingiuriare gli agenti operanti in occasione di un controllo sulla sua autovettura).
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 3 dicembre 2008 n. 44976

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