Società

La Consob non risponde della veridicità del “Prospetto informativo”

Per la Corte di cassazione, sentenza n. 1653 deposita oggi, la Commissione non è responsabile “per il solo fatto della falsità del prospetto”, anche per evitare un “rischio paralisi o, comunque, un eccesso di deterrenza”

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di Francesco Machina Grifeo

La Consob non ha un generale obbligo di valutare nel merito le informazioni fornite dall’emittente nel prospetto informativo che accompagna il collocamento del titolo. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 1653 deposita oggi. La Prima sezione civile ha così respinto il ricorso di quattro investitori che avevano chiesto la condanna della Commissione nazionale per le società e la borsa al risarcimento dei danni subiti per la perdita del capitale investito nell’acquisto di un pacchetto...