La continuità aziendale entra nei bilanci: così i principi contabili si allineano al Codice
La conservazione dell’attività aziendale, stella polare del nuovo Codice della crisi d’impresa (Dlgs 14/2019) è diventata elemento cardine della versione del principio contabile Oic 11 («Finalità e postulati di bilancio d'esercizio»), disponibile da marzo 2018.
La prevenzione della crisi e la tutela della continuità aziendale sono i principali punti della riforma della crisi d’impresa, in quanto non solo modificano le modalità di gestione aziendale e gli assetti societari, ma producono effetti diretti sulle procedure di controllo effettuate dagli organi sociali e dai consulenti delle imprese.
Il Dlgs 14/2019 con l’introduzione delle misure di allerta, volte a favorire l’emersione tempestiva della crisi prima che l’insolvenza sia conclamata, incide, quindi, sui processi valutativi, vertendo sulla parte finanziaria, nonché favorendo l’analisi preventiva dell’andamento dell’impresa.
Il nuovo principio
Da marzo 2018 anche il nuovo Oic 11 si basa sul postulato cardine della continuità aziendale e cioè sul fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro (almeno 12 mesi dalla data di bilancio). In ambito bilancistico questo principio non è una novità assoluta in quanto già presente, in passato, come going concern, all’interno dell’Oic 5 (paragrafo 7) su bilanci di liquidazione.
La ricollocazione nell’Oic 11, e non più nell’Oic 5, fa assumere però alla continuità aziendale quella valenza generalizzata già contenuta a livello codicistico nell’ambito dei «principi di redazione del bilancio» (articolo 2423-bis, comma 1 punto 1 del Codice civile) e che ha assunto ancor più importanza alla luce della nuova normativa in tema di crisi di impresa e dell’insolvenza.
Il nuovo l’Oic 11 definisce la continuità aziendale e fissa i seguenti assunti:
- la continuità è sinonimo di funzionalità aziendale;
- la crisi di impresa non giustifica l’abbandono dei criteri di continuità, anche se questi vanno applicati con le dovute cautele, dovendo tener conto del più ristretto orizzonte temporale, in quanto i criteri di liquidazione (il cosiddetto dying concern) non sono utilizzabili prima del formale avvio della procedura liquidatoria;
- «il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività o non abbia alternative realistiche» (Ias 1, richiamato dal principio di revisione internazionale Isa n. 570);
Il Codice della crisi
Il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza fa della salvaguardia del going concern l’obiettivo giuspolitico ed economico a fondamento della funzione preventiva della crisi in quanto strategico, come ricordato nella raccomandazione 135/2014/Ce e nella proposta di direttiva del 2016, ad evitare l’insolvenza, evidenziando sul nascere lo stato di crisi e attuando tempestivamente le relative contromisure.
Ne consegue che la verifica della continuità aziendale generalmente da appurarsi per almeno i dodici mesi successivi o, come chiarito dal Codice, «quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi», non deve limitarsi al puro aspetto quantitativo dei valori, così come desumibili dagli indicatori che dovranno essere messi a punto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti in merito alla sostenibilità dei debiti e alle prospettive di continuità a breve termine, ma elaborare giudizi o valutazioni di carattere qualitativo ricorrendo a strumenti valutativi della performance aziendale (Kpi, balanced scorecard etc.).
Tutto ciò in quanto, come prevede il nuovo articolo 2086 del Codice civile, così come modificato dal Dlgs 14/2019: «L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».
Quest’articolo è già in vigore poiché fa parte del piccolo pacchetto di norme operative dal 16 marzo scorso. Rientra infatti fra i 16 dei 391 articoli del Dlgs 14/2019 entrati in vigore un mese dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, mentre tutti gli altri scatteranno solo a partire dal 15 agosto 2020.