La contumacia della parte in appello non le impedisce il ricorso per Cassazione
La contumacia della parte nella fase d'appello non impedisce alla stessa il ricorso per cassazione, inteso a far valere gli eventuali errori del giudice a quo, peraltro quali deducibili con esclusivo riferimento allo stato degli atti come cristallizzato a conclusione della fase di merito, mentre è questione d'inammissibilità non del ricorso ma, semmai, dei singoli motivi e, quindi, di consequenziale rigetto del ricorso e non di declaratoria d'inammissibilità dello stesso, la novità delle questioni con detti motivi sollevate. Lo ha chiarito la Cassazione con l'ordinanza n. 4461 del 2019.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la contumacia nel precedente grado o nella precedente fase del giudizio non priva la parte del diritto d'impugnazione in ordine alla decisione con la quale quel grado o quella fase si siano conclusi.
La mancata partecipazione al giudizio di primo grado non determina in sé alcuna carenza di interesse in capo al contumace, giacché la decisione è comunque destinata a esplicare i suoi effetti nei confronti di questo, in quanto soggetto comunque coinvolto in un procedimento giurisdizionale. Sicché la parte contumace in primo grado può proporre appello e può far valere tutte le sue argomentazioni e difese, ove esse siano dirette a dimostrare che la controparte non ha offerto la prova dei presupposti di fatto della sua domanda, di cui essa stessa era tenuta a fornire la prova, o che i principi giuridici applicati dalla sentenza impugnata sono errati.
Cassazione –Sezione II civile – Ordinanza 14 febbraio 2019 n. 4461