La convenzione tra avvocato e associazione che deroga ai minimi tariffari è valida per ogni socio
Non è necessaria la sottoscrizione del singolo aderente all’ente in quanto il patto stipulato è un contratto a favore di terzi
La convenzione stipulata tra un’associazione e un avvocato è contratto a favore di terzi, cioè dei soci. E perchè sia efficace nei singoli rapporti professionali non è necessaria la sottoscrizione della convenzione da parte del singolo socio che usufruisce, proprio in nome della sua appartenenza all’ente, della prestazione professionale. Per cui se la lettera del contratto esprime la volontà di derogare ai minimi tariffari forensi non è necessario ai fini della sua applicabilità al singolo socio che quest’ultimo abbia firmato la convenzione. È infatti la sua adesione all’associazione che determina come conseguenza l’applicabilità della convenzione al proprio caso. Alla base di tale possibilità di deroga si pone il decreto Bersani sulle liberalizzazioni.
La Corte di cassazione civile - con la sentenza n. 28328/2023 - ha respinto il ricorso dell’avvocato che avendo difeso una persona aderente a un’associazione di emotrasfusi infettati riteneva non applicabile, alla causa patrocinata per il socio assistito contro il ministero della salute, la percentuale fissa del 5% del valore della causa.
I giudici di legittimità hanno però “corretto” la decisione del tribunale sul punto dell’inquadramento contrattuale della convenzione tra avvocato ricorrente e associazione. Il tribunale, infatti, al fine di affermare applicabile al caso concreto la deroga convenzionale dei minimi tariffari ha ritenuto che la convenzione fosse un contratto con effetti protettivi verso i terzi. Mentre il corretto inquadramento è quello del contratto a favore di terzi, in quanto si tratta di pattuizione destinata a dispiegare effetti verso altri soggetti determinati diversi dalle parti contraenti.
La Cassazione spiega, infatti, che la figura di contratto individuata dal tribunale è errata in quanto il contratto con effetti protettivi verso i terzi mira ad evitare che il corretto adempimento delle obbligazioni pattuite tra le parti avvenga creando un pregiudizio a un soggetto altro dai contraenti.