Anche all'esito dell'intervento parlamentare, si segnala che la disposizione in esame continua a non prevedere criteri predeterminati per legge sui quali si fonda la decisione (amministrativa) di trasferimento nell'hub albanese, che sembra risolversi in un comportamento materiale della Pa (Dipartimento centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento di Ps del Viminale) destinato a tradursi in un provvedimento amministrativo non motivato, svincolato dal rispetto di precisi presupposti fattuali e giuridici, per di più attuabile in assenza di consenso del destinatario (e, dunque, coattivamente).
Anche all'esito della legge di conversione, il decreto legge n. 37/2025, intitolato «Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatri», continua a essere formato da un unico articolo di disciplina (l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 riguarda l'entrata in vigore), avente contenuto novellistico.
Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio (Dl n. 37/2025, convertito, con modificazioni, in legge n. 75/2025, articolo 1)
All'esito della legge di conversione, le sedes materiae oggetto di novellazione sono state ampliate: da due diventano quattro. La legge di conversione...
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I punti chiave
- Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio (Dl n. 37/2025, convertito, con modificazioni, in legge n. 75/2025, articolo 1)
- Le modifiche alla legge di ratifica del Protocollo Italia-Albania
- Le modifiche al Testo unico immigrazione
- Le modifiche al Dlgs n. 142/2015 aggiunte dalla legge di conversione
- Le modifiche al decreto procedure aggiunte dalla legge di conversione
Dossier n. 5/2025 - Uno strumento utile per capire la transizione
coordinamento a cura di Carmine De Pascale

