Anche all'esito dell'intervento parlamentare, si segnala che la disposizione in esame continua a non prevedere criteri predeterminati per legge sui quali si fonda la decisione (amministrativa) di trasferimento nell'hub albanese, che sembra risolversi in un comportamento materiale della Pa (Dipartimento centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento di Ps del Viminale) destinato a tradursi in un provvedimento amministrativo non motivato, svincolato dal rispetto di precisi presupposti fattuali e giuridici, per di più attuabile in assenza di consenso del destinatario (e, dunque, coattivamente).

Decreto legge 28 marzo 2025 n. 37

Anche all'esito della legge di conversione, il decreto legge n. 37/2025, intitolato «Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatri», continua a essere formato da un unico articolo di disciplina (l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 riguarda l'entrata in vigore), avente contenuto novellistico.

Disposizioni urgenti ai fini del rafforzamento dell'azione di rimpatrio (Dl n. 37/2025, convertito, con modificazioni, in legge n. 75/2025, articolo 1)

All'esito della legge di conversione, le sedes materiae oggetto di novellazione sono state ampliate: da due diventano quattro. La legge di conversione...

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