La Corte Ue deciderà se il consumatore può adire il foro di esecuzione della prestazione
La questione rimessa dalle S.U. civili, ordinanza n. 261/2026, riguarda la richiesta di risarcimento danni presentata in Italia da una coppia di cittadini irlandesi per una crociera acquistata da una società inglese con partenza ed arrivo a Venezia
Sarà la Corte di giustizia Ue a stabilire se un consumatore – nel caso l’acquirente di un pacchetto turistico - possa promuovere la propria azione di risarcimento presso il “foro alternativo” del paese in cui ha avuto luogo l’esecuzione del contratto. Lo hanno stabilito le S.U. civili con l’ordinanza interlocutoria n. 261/2026.
Il caso parte dal giudizio promosso dinanzi al giudice italiano dagli acquirenti irlandesi di un pacchetto vacanze per una crociera turistica, al fine di ottenere dalla società venditrice (del pacchetto) e organizzatrice (della crociera), che ha sede in Inghilterra, il risarcimento dei danni subiti dal figlio, nel corso della crociera iniziata e terminata nel porto italiano di Venezia. In particolare, i ricorrenti lamentavano che nel corso della crociera il figlio minore aveva riportato dei “lividi a seguito di immobilizzazione all’interno di una culla da parte di una componente della “crèche” cui era stato affidato”; e che a tale episodio “si aggiungevano ulteriori gravi condotte di pressioni psicologiche perpetrate da parte del personale di bordo”.
La società convenuta eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione dell’autorità italiana, e sia il Tribunale che la Corte di appello di Venezia accoglievano l’eccezione. Contro questa decisione ha proposto ricorso la coppia insistendo per l’affermazione della competenza giurisdizionale del giudice italiano, quale foro del luogo di esecuzione dell’obbligazione. Con ordinanza interlocutoria n. 15571 dell’11 giugno 2025, le Sezioni Unite hanno rinviato la discussione alla pubblica udienza, ravvisando una questione di diritto nuova e di particolare rilevanza, ossia quella della derogabilità, o meno, del foro del consumatore anche in favore del foro di cui all’art. 7 del Regolamento UE n. 1215/2012 (già art. 5 del Regolamento CE n. 44/2001) nel caso in cui sia lo stesso consumatore a proporre l’azione contro l’altra parte contrattuale.
Al termine di una approfondita ricognizione delle diverse tesi, le S.U. “non constando pronunciamenti di codesta CGUE che abbiano esaminato e risolto in via diretta e immediata la specifica questione”, ha rimesso ai giudici di Lussemburgo il seguente quesito: «se il consumatore - al quale l’art. 18, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1215/2012 consente di convenire in giudizio l’altra parte del contratto davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui tale parte è domiciliata o, indipendentemente dal domicilio di tale parte, davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliato lo stesso consumatore - possa convenire la controparte contrattuale in un foro alternativo rispetto agli anzidetti fori e, segnatamente, nel foro speciale in materia contrattuale, ossia del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, che nel caso della prestazione di servizi, è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto (art. 7, paragrafo 1, n. 1, lett. b), secondo alinea, del Reg. UE n. 1215/2012)».







