La CTU su base medica non ufficiale obbliga il giudice alla verifica del fondamento scientifico
Famiglia - Diagnosi di PAS - CTU - Mancanza di certezze scientifiche - Obbligo di verifica da parte del giudice - Sussistenza.
A prescindere dall'obiezione delle parti, qualora la consulenza tecnica presenti devianze dalla scienza medica ufficiale, come avviene nell'ipotesi in cui sia formulata una diagnosi di PAS, non essendovi certezze nell'ambito scientifico al riguardo, il giudice di merito ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche oppure avvalendosi di idonei esperti è comunque tenuto a verificarne il fondamento
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 maggio 2019 n. 13274
Prova civile - Consulenza tecnica - Poteri del giudice - Valutazione della consulenza - D'ufficio - Consulenza medico-psichiatrica - Recepimento delle conclusioni peritali da parte del giudice di merito - Limiti - Specificità e puntualità delle censure - Accertamento del giudice - Contenuto - Fondamento - Fattispecie in tema di sindrome da alienazione parentale (PAS).
Nei giudizi in cui sia stata esperita c.t.u. medico-psichiatrica (nella specie, allo scopo di verificare le condizioni psico-fisiche del minore e conclusasi con un accertamento diagnostico di sindrome da alienazione parentale), il giudice di merito, nell'aderire alle conclusioni dell'accertamento peritale, non può, ove all'elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto - sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti e ricorrendo anche alla comparazione statistica per casi clinici - a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 marzo 2013, n. 7041
Recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito - Errori e lacune della consulenza - Deducibilità nel giudizio di legittimità - Condizioni.
Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis cod.proc.civ.).
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 febbraio 2012, n. 1652
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - Vizi di motivazione - Recepimento delle conclusioni del consulente tecnico da parte del giudice di merito - Errori e lacune della consulenza - Rilevanza in cassazione - Limiti.
Nei giudizi in cui sia stata esperita c.t.u. di tipo medico-legale (nella specie, al fine di verificare l'idoneità di un soggetto, affetto da epatite virale HCV correlata, a svolgere mansioni di infermiere professionale), nel caso in cui il giudice del merito si basi sulle conclusioni dell'ausiliario giudiziario, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che i relativi vizi logico-formali si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, con il relativo onere, a carico della parte interessata, di indicare le relative fonti, senza potersi la stessa limitare a mere considerazioni sulle prospettazioni operate dalla controparte, che si traducono in una inammissibile critica del convincimento del giudice di merito che si sia fondato, per l'appunto, sulla consulenza tecnica.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 25 agosto 2005, n. 17324