Responsabilità

La decadenza del venditore dalla manleva decorre dal suo adempimento verso il cliente

L'azione contro il distributore non presuppone, in caso di vizi strutturali, l'esperimento di tutti i rimedi a favore dell'acquirente

di Paola Rossi

La Corte di cassazione precisa il contenuto dell'articolo 131 del codice del consumo, affermando che, in rapporto ai vizi della cosa acquistata dal consumatore che pretenda la restituzione del prezzo pagato, la decadenza del venditore dall'azione di manleva verso il produttore del bene si fonda sulla verifica della strutturalità del vizio e senza che siano apprestati tutti i rimedi della riparazione in garanzia. Si tratta di interventi che se privi di utilità non possono costituire il presupposto per l'esercizio dell'azione di regresso, che però prevede l'avvenuto rimborso totale o parziale del cliente. Dall'adempimento del venditore verso il consumatore inizia a decorrere l'orologio della decadenza dall'azione di regresso verso il produttore. Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 8164/2021 ha accolto il ricorso del venditore che richiesto della restituzione del prezzo al consumatore era stato definito decaduto dall'azione di regresso contro il produttore proprio perché non aveva ottemperato a tutti i rimedi esperiti dal consumatore. La Cassazione precisa che il regresso ovviamente presuppone l'avvenuto pagamento da parte del venditore finale a favore del consumatore e tale adempimento costituisce il dies a quo del decorso del termine di decadenza di un anno per agire in regresso nei confronti dei responsabili della catena produttiva. La Cassazione fa cioè rilevare che ovviamente l'azione di manleva non può determinare il suo effetto tipico della restituzione fino a quando non vi sia stato un pagamento. Ma l'azione, precisa la Cassazione, può essere promossa dal venditore anche con chiamata del cobbligato solidale nel processo intentato contro di lui dal consumatore e anche prima che abbia adempiuto nei confronti di quest'ultimo. Nella vicenda, la Cassazione rileva poi che proprio il presupposto del diritto di regresso del venditore - cioè l'esistenza di vizi del bene a lui non imputabili - è emerso solo in corso di causa. L'esecuzione della prestazione da parte del venditore nei confronti del consumatore va intesa solo come elemento per individuare il dies a quo del termine entro cui esercitare il diritto di recesso. Stessa conclusione per il ricorso incidentale accolto, dove la Cassazione fa rilevare un'errata applicazione dell'articolo 1495 del Codice civile dove il fornitore del pezzo viziato, nell'ambito della catena di responsabili solidali era stato considerato decaduto dall'azione di regresso verso il produttore per il raggiunto termine di decadenza di un anno. Ma la Corte fa rilevare che la norma si riferisce ai vizi apparenti e non occulti del prodotto per i quali vale come dies a quo il giorno della scoperta degli stessi.

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