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La delibera sana la mancata informativa

Non è grave se il legale del condominio non informa l’assemblea dell’accordo

di Rosario Dolce

Non è grave se l’avvocato del condominio non informa l’assemblea dell’accordo con la controparte cui viene riconosciuto l’intero debito, interessi commerciali compresi.

Si conclude così (sentenza 6997/2021 del Tribunale di Milano) una vertenza che vedeva il condominio agire contro il suo legale. Il caso riguardava la definizione stragiudiziale di una opposizione a decreto ingiuntivo, avvenuta attraverso la stipula di un contratto con il fornitore condominiale. Il condominio sosteneva che ci fosse una sorta di responsabilità professionale dell’avvocato, perché non aveva consigliato di stralciare dall’intesa gli interessi applicati dal fornitore, in misura ultra legale.

Il giudice rilevava però che mancavano le prove che deve fornire il cliente che sostiene di aver subito un danno per l’inesatto adempimento del mandato del suo avvocato: l’esistenza del contratto d’opera professionale; la difettosa o inadeguata prestazione; il nesso di causalità tra questa e il danno lamentato; l’esistenza di un danno risarcibile. Anzi, rileva il giudice, gli interessi andavano contestati in sede di opposizione al decreto ingiuntivo ma questa mancanza non è stata contestata al legale. In conclusione, il condominio ha pagato l’intera somma richiesta (rateizzandola) con tutti gli interessi e le spese legali.

Il giudice riflette, infine, anche sui doveri informativi dell’avvocato nei confronti del proprio cliente-condominio: è stata ritenuta irrilevante l’omessa informativa, vista la delibera assembleare intervenuta nelle more per approvare l’intesa stragiudiziale.

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