Professione e Mercato

La Direttiva Omnibus in Italia: maggiori tutele per i consumatori

Dal 2 aprile 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo di recepimento della cd. Direttiva Omnibus. Le nuove norme vanno ad integrare il Codice del Consumo sotto vari profili: di particolare interesse sono quelle che precisano il prezzo da indicare in caso di campagne promozionali

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di Maria Grazia Colombo e Giorgia Nava*

Il recepimento della Direttiva Omnibus in Italia

Il 18 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2161 in materia di tutela dei consumatori (cosiddetta Direttiva Omnibus). Il Decreto Legislativo è entrato in vigore il 2 aprile 2023, ma alcune norme, in particolare quelle in materia di indicazione di prezzi nelle campagne promozionali, si applicheranno a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo, cioè a partire dal 1° luglio 2023.

La Direttiva Omnibus è stata adottata dal Parlamento Europeo a causa di una carenza di uniformità negli Stati Membri in materia di comunicazione ai consumatori e delle relative sanzioni; l'obiettivo della Direttiva è quello di migliorare la conoscenza dei diritti dei consumatori stessi nonché quello di rafforzare l'attuazione dei diritti medesimi e dei rimedi ad essi collegati.

Le nuove norme sono state recepite dall'Italia con molto ritardo. La Direttiva Omnibus prevede infatti la data del 21 novembre 2021 per il suo recepimento e la data del 28 maggio 2022 per l'applicazione delle norme in essa contenute. A causa del ritardo nell'adozione delle nuove norme, l'Italia è stata sottoposta ad una procedura di infrazione avviata da parte della Commissione europea (n. 2022/0107), giunta sino alla fase di parere motivato: questa circostanza ha fatto sì che il governo italiano finalmente recepisse la direttiva.

Le novità introdotte dal nuovo Decreto Legislativo sono molteplici: analizziamo solo le principali.

I prezzi di riferimento nelle campagne promozionali

Il Decreto Legislativo n. 26 interviene sul Codice del Consumo introducendo nuove disposizioni in materia di indicazione di "annunci" di riduzione di prezzi nel corso delle campagne promozionali, anche se sarebbe stato più opportuno l'uso del termine "esposizione" dei prezzi, perché la norma disciplina i prezzi da indicare con riferimento ai singoli prodotti in vendita.

Infatti, il nuovo articolo 17bis del Codice del Consumo stabilisce che, nel corso delle campagne promozionali, debba essere chiaramente esposto al consumatore il prezzo precedente applicato dal venditore. La norma stabilisce che per "prezzo precedente" si intende il prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni anteriori l'applicazione della riduzione di prezzo.

Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata nel corso della medesima campagna promozionale, come accade sovente nel corso delle vendite di fine stagione, la norma stabilisce che venga mantenuto come prezzo precedente di riferimento il prezzo esposto nel primo annuncio di riduzione del prezzo.

La nuova regola è derogata in alcuni casi.

Anzitutto, se i prodotti in promozione sono stati immessi sul mercato da meno di 30 giorni, il "prezzo precedente" sarà quello che il venditore ha applicato nell'arco di tempo inferiore a 30 giorni che precede la promozione; il venditore dovrà indicare il periodo di tempo di riferimento.

Inoltre, la regola del prezzo precedente non si applica del tutto nel caso di prezzi di lancio, di vendite sottocosto e di vendita di prodotti agricoli e alimentari deperibili.

La sanzione per la violazione dell'articolo 17bis è quella sancita dall'articolo 22 comma 3 del Decreto Legislativo n. 114/1998, ovvero la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 a Euro 3.098,00.

Le nuove pratiche commerciali ingannevoli

Il nuovo Decreto Legislativo arricchisce il novero delle pratiche commerciali scorrette (articoli 21 e seguenti del Codice del Consumo). Più precisamente, sono normativamente individuate come scorrette le seguenti condotte:

-la promozione di un bene come identico ad un altro venduto in un diverso Stato membro che abbia però composizione o caratteristiche significativamente diverse;

-fornire risultati di ricerca online senza indicare chiaramente gli annunci pubblicitari a pagamento che consentono una miglior classificazione dei prodotti;

-indicare che le recensioni di un prodotto sono riconducibili a consumatori che hanno effettivamente acquistato il bene senza, però, aver adottato misure ragionevoli per verificare la genuinità delle recensioni stesse;

-inviare, o incaricare altra persona di inviare, recensioni false al fine di promuovere determinati prodotti.

Il Decreto Legislativo n. 26 introduce anche un'importante novità in tema di sanzioni per le pratiche commerciali scorrette (tutte quelle previste nel Codice del Consumo e non solo quelle da ultimo introdotte). Il nuovo articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo innalza infatti il massimo edittale della sanzione da 5.000.000,00 a Euro a 10.000.000 Euro.

Conclusioni

Le nuove disposizioni sollevano più di un dubbio interpretativo anche alla luce della loro formulazione, a tratti involuta e non di immediata comprensione. È lecito aspettarsi che soprattutto il tema del "prezzo precedente" e le sue varie declinazioni pratiche richiedano un intervento normativo o, quanto meno, a livello di FAQ per guidare gli operatori.

*a cura di Avv. Maria Grazia Colombo, partner e della Dott.ssa Giorgia Nava, junior associate, Cocuzza & Associati, Milano

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