Comunitario e Internazionale

La direttiva Servizi è applicabile alle misure disciplinari per i legali

Per l’Avvocato generale interessata l’autorizzazione alla professione

di Giovanni Negri

La direttiva servizi si applica anche ai procedimenti disciplinari a carico degli avvocati. In questo senso vanno le conclusioni dell’Avvocato generale della corte Ue depositate ieri nella causa C-55/20. La questione sottoposta alla Corte riguarda la polonia e segnatamente l’avvocato dell’ex presidente del Consiglio europeo donald Tusk, al quale il Procuratore nazionale intende infliggere una misura disciplinare, contestandogli dichiarazioni rese a difesa del cliente; in questo senso a essere stato attivato è stato il delegato alla disciplina dell’ordine degli avvocati di Varsavia.

Per due volte la richieste del Procuratore generale è stata respinta e, di fronte a un a nuova impugnazione, il Tribunale disciplinare ha sollecitato un’interpretazione della normativa comunitaria nella materia.

L’Avvocato generale si è così pronunciato sulla applicabilità della direttiva servizi ai procedimenti sulla responsabilità disciplinare (tema non espressamente disciplinato dalla Direttiva) degli avvocati concludendo in senso affermativo. Così come l’iscrizione all’ordine degli avvocati ai fini dell’autorizzazione all’esercizio della professione costituisce un regime di autorizzazione sulla base della direttiva, anche i procedimenti disciplinari costituiscono una componente di questo regime.

L’Avvocato generale sottolinea che la prestazione di servizi di consulenza legale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva. Infatti, la rappresentanza in giudizio costituisce indubbiamente un tipo specifico di servizio, la cui prestazione, per la sua evidente centralità per la buona amministrazione della giustizia, è disciplinata minuziosamente e soggetta a specifiche norme deontologiche. Resta il fatto che, benché sia sottoposta a norme specifiche, la rappresentanza legale è un servizio ai sensi della direttiva sui servizi.

Centrale nella riflessione dell’Avvocato generale è l’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva sui servizi che dissipa i dubbi se anche le decisioni che «pongono fine», di fatto, all’accesso e all’esercizio di un determinato tipo di servizi sono incluse. L’articolo infatti dispone infatti che «salvo nel caso del rilascio di un’autorizzazione, qualsiasi decisione delle autorità competenti, ivi compreso il diniego o il ritiro di un’autorizzazione deve essere motivata, e poter essere oggetto di un ricorso dinanzi a un tribunale o ad un’altra istanza di appello»

Inoltre, nella misura in cui la direttiva sui servizi è applicabile, al caso di cui trattasi si applica anche, in linea di principio, la Carta, compreso il suo articolo 47 che dà diritto a essere giudicati da un autorità giudiziaria terza e imparziale.

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