Con riguardo alle Sicav e Sicaf eterogestite, l’articolo 16 della legge 21/2024 modifica le disposizioni del Tuf a esse applicabili al fine di chiarire che queste società non rientrano tra i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e allineare la disciplina di questi soggetti a quella prevista per i fondi comuni di investimento.
L’articolo 16 della legge 21/2024 contiene alcuni interventi sulla disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) in forma societaria (le società di investimento a capitale variabile, Sicav, e le società d’investimento a capitale fisso, Sicaf) volti a favorire lo sviluppo del settore in un’ottica di completamento e semplificazione della disciplina.
Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite (Legge 21/2024, articolo 16)
Anche la Banca d’Italia ha accolto con favore la scelta normativa, compiuta dalla legge in esame, di revisione del regime applicabile...
Riforma magistratura onoraria, tappa epocale che va completata
di Mariaflora Di Giovanni, Presidente nazionale dell'Unione nazionale giudici di pace (Unagipa)