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LA DISCIPLINA DEGLI OICR - Sicav e Sicaf eterogestite, approdo alle stesse regole dei fondi comuni

di Francesco Mazzini

N. 26

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Con riguardo alle Sicav e Sicaf eterogestite, l’articolo 16 della legge 21/2024 modifica le disposizioni del Tuf a esse applicabili al fine di chiarire che queste società non rientrano tra i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e allineare la disciplina di questi soggetti a quella prevista per i fondi comuni di investimento.

L’articolo 16 della legge 21/2024 contiene alcuni interventi sulla disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) in forma societaria (le società di investimento a capitale variabile, Sicav, e le società d’investimento a capitale fisso, Sicaf) volti a favorire lo sviluppo del settore in un’ottica di completamento e semplificazione della disciplina.

Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite (Legge 21/2024, articolo 16)

Anche la Banca d’Italia ha accolto con favore la scelta normativa, compiuta dalla legge in esame, di revisione del regime applicabile...