Con riguardo alle Sicav e Sicaf eterogestite, l’articolo 16 della legge 21/2024 modifica le disposizioni del Tuf a esse applicabili al fine di chiarire che queste società non rientrano tra i soggetti autorizzati alla gestione collettiva del risparmio e allineare la disciplina di questi soggetti a quella prevista per i fondi comuni di investimento.
L’articolo 16 della legge 21/2024 contiene alcuni interventi sulla disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) in forma societaria (le società di investimento a capitale variabile, Sicav, e le società d’investimento a capitale fisso, Sicaf) volti a favorire lo sviluppo del settore in un’ottica di completamento e semplificazione della disciplina.
Semplificazione del regime di vigilanza sulle Sicav e Sicaf eterogestite (Legge 21/2024, articolo 16)
Anche la Banca d’Italia ha accolto con favore la scelta normativa, compiuta dalla legge in esame, di revisione del regime applicabile...
Carceri e umanità delle pene, oggi un principio disabitato
di Vittorio Manes - Ordinario di Diritto penale nell'Università di Bologna e Direttore di "Diritto di difesa" - rivista dell'Unione delle Camere penali italiane