Il quadro normativo
La previsione di cui all'art. 26, comma 2, decreto-legge 18/2020 ha inteso tutelare quei lavoratori fragili che sono stati costretti a rimanere assenti dal lavoro; pertanto, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Dunque, è nullo il licenziamento per superamento del comporto se parte delle assenze rientrano nelle ipotesi di cui alla normativa sopra richiamata afferenti i lavoratori con patologie di particolare gravità.
Si ha discriminazione indiretta quando il trattamento...
Contro l'abuso dei decreti d'urgenza ruolo sempre più attivo della Consulta
di Giulio M. Salerno - Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università di Macerata