L'ANALISI DELLA DECISIONE
Non è appropriata, né necessaria, la previsione di un termine unico di comporto, sia per i lavoratori affetti da handicap (quando la malattia sia riconducibile all'invalidità), sia per quelli che non ne sono affetti, a pena di rendere sostanzialmente inefficace la previsione della discriminazione indiretta.

Il quadro normativo
La previsione di cui all'art. 26, comma 2, decreto-legge 18/2020 ha inteso tutelare quei lavoratori fragili che sono stati costretti a rimanere assenti dal lavoro; pertanto, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Dunque, è nullo il licenziamento per superamento del comporto se parte delle assenze rientrano nelle ipotesi di cui alla normativa sopra richiamata afferenti i lavoratori con patologie di particolare gravità.
Si ha discriminazione indiretta quando il trattamento...


