Il quadro normativo
La previsione di cui all'art. 26, comma 2, decreto-legge 18/2020 ha inteso tutelare quei lavoratori fragili che sono stati costretti a rimanere assenti dal lavoro; pertanto, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Dunque, è nullo il licenziamento per superamento del comporto se parte delle assenze rientrano nelle ipotesi di cui alla normativa sopra richiamata afferenti i lavoratori con patologie di particolare gravità.
Si ha discriminazione indiretta quando il trattamento...
Immissioni, la tutela deve transitare nell'ambito della responsabilità civile
di Antonio Scarpa, Magistrato presso la Corte di cassazione