Rassegne di Giurisprudenza

La diversa volontà dei contraenti differenzia il contratto preliminare da quello definitivo di compravendita

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a cura della Redazione Diritto

Contratto di compravendita - Elementi che differenziano il contratto preliminare e quello definitivo - Riferimento al trasferimento del possesso- - Qualificazione - Consegna anticipata delle chiavi - Non equivale al contratto definitivo
Il contratto preliminare e quello definitivo di compravendita si differenziano per la diversa volontà dei contraenti, che è diretta, a impegnare le parti a prestare, in un momento successivo, il loro consenso al trasferimento della proprietà e nel secondo caso ad attuare il trasferimento dello stesso, contestualmente o a decorrere da un momento successivo alla conclusione del contratto, senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà. Nella fattispecie in oggetto, viene accertata la natura preliminare del contratto di compravendita sul presupposto che il trasferimento del possesso del bene fosse subordinato alla stipulazione dell'atto notarile, nonostante la sua possibile previa consegna anticipata.

• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 17 novembre 2022, n. 33916

 

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - In genere vendita conclusa con scrittura privata - Successiva redazione per atto pubblico - Funzione
La successiva stipulazione, in forma di atto pubblico, di un contratto di vendita definitivamente concluso dalle parti mediante scrittura privata, non vale a trasformare quest'ultimo in una promessa bilaterale di futuro contratto, giacché la successiva redazione dell'atto pubblico assolve una funzione meramente riproduttiva degli estremi del negozio, al fine di potere adempiere al sistema di pubblicità previsto dalla legge.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Ordinanza del 23 agosto 2019, n. 21650

 

Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - In genere trasferimento del possesso reale e non solo giuridico - Necessità - Fattispecie
Il venditore deve trasferire al compratore non soltanto la proprietà ed il possesso giuridico, ma anche il possesso reale o di fatto del bene venduto, essendo la consegna dello stesso l'atto con cui il compratore è posto nella condizione non solo di disporre materialmente della cosa trasferita nella sua proprietà, ma anche di goderla secondo la funzione e destinazione in considerazione della quale l'ha comprata. Ne consegue che costituisce obbligo del venditore, tenuto ai principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, adoperarsi fattivamente perché l'acquirente ottenga la materiale consegna del bene compravenduto. (Nella specie le parti avevano stipulato due contratti collegati ma autonomi: un preliminare di compravendita di un compendio immobiliare e una compravendita di arredi e infrastrutture presenti nell'immobile, sicché venuto meno il preliminare, l'acquirente non poteva, senza la collaborazione e l'eventuale autorizzazione della parte venditrice, procedere all'asportazione dell'impianto di riscaldamento acquistato).

• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 22 marzo 2018, n. 7171