Famiglia

La figlia avvocato non ha più diritto ad essere mantenuta

La Cassazione ribadisce che il figlio abilitato alla professione non ha più diritto all'assegno di mantenimento

di Marina Crisafi

Addio al mantenimento in favore della figlia che ha raggiunto l'abilitazione alla professione forense. Lo ha affermato la Cassazione con l'ordinanza n. 11472 del 30 aprile 2021 respingendo il ricorso dell'ex moglie e della giovane figlia che insistevano per avere il contributo dal padre.

La vicenda
Le donne ricorrevano avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, in parziale riforma della decisione di prime cure, aveva posto a carico dell'uomo soltanto l'obbligo di mantenere la figlia minorenne, revocando il mantenimento sia all'ex coniuge che alla figlia maggiorenne e autosufficiente e convivente con la madre, assegnataria peraltro della casa familiare.
Entrambe adivano il Palazzaccio sostenendo che, nei confronti della ex, i giudici non avessero tenuto conto delle situazioni economiche delle parti, mentre nei confronti della figlia, che non fosse stata raggiunta la prova dell'autosufficienza economica, non potendo bastare l'abilitazione all'esercizio della professione forense.
Gli Ermellini però rispondono picche su entrambi i fronti.

Assegno di divorzio: funzione equilibratrice
Quanto alla moglie, piazza Cavour ritiene ampiamente motivata ben oltre il "minimo costituzionale" la sentenza impugnata e negando il diritto all'assegno di divorzio si rifà all'orientamento delle Sezioni Unite (n. 18287/2018), secondo cui "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno".
In particolare, vanno valutate le condizioni economiche delle parti, in considerazione del contributo fornito alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno di divorzio, in sostanza, "non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi".

Negato mantenimento alla figlia abilitata alla professione forense
Nulla di fatto neanche per la figlia.
Per il Palazzaccio, non risulta, infatti in alcun modo dimostrato che la 32enne non svolga alcuna attività lavorativa tale da renderla indipendentemente economicamente.
Al contrario invece risulta che la stessa è abilitata allo svolgimento della professione di avvocato e pertanto avviata alla libera professione.
Non solo. È titolare di una ditta individuale e di uno studio legale in affitto e possiede ben due autovetture di un certo livello.
Per cui nessun dubbio sull'addio definitivo al mantenimento.

I precedenti
Poco tempo fa la Cassazione (ordinanza n. 5088/2018) aveva già simbolicamente "tirato le orecchie" a un figlio, abilitato alla professione forense e con una collaborazione presso lo studio del fratello che si ostinava a chiedere l'aiuto del padre.
La S.C., in quell'occasione, nel negare il mantenimento, si era spinta anche più in là affermando che "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole".

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