La fine della relazione post matrimoniale non fa rivivere il diritto all'assegno divorzile
L'instaurazione di una nuova famiglia, anche di fatto, da parte del coniuge fa venir meno il presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, in quanto in tal modo viene meno ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale. Il diritto all'assegno resta così definitivamente escluso, non potendo essere invocato nuovamente se la relazione post matrimoniale si interrompe. Il rischio di una cessazione del nuovo rapporto, cioè, non può gravare sull'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo. Questo è quanto si afferma nella sentenza del Tribunale di Savona n. 150/2019.
I fatti - La questione si innesta nell'ambito del giudizio di divorzio tra due ex coniugi e riguarda nello specifico la debenza di un assegno divorzile di 250 euro mensili, chiesto dalla donna a carico dell'ex marito, dopo la fine della sua relazione sentimentale post matrimoniale. L'uomo evidenziava però che, in sede di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti dinanzi al Presidente del Tribunale nella fase della separazione personale, l'ex moglie aveva dichiarato spontaneamente di aver instaurato una relazione di convivenza con un nuovo compagno, il quale aveva addirittura trasferito la residenza presso l'abitazione della signora e contribuito altresì al pagamento di alcuni suoi debiti. Durante il giudizio, tuttavia, la donna ed alcuni testimoni cercavano di ridimensionare la portata di una tale precedente affermazione, sostenendo che in realtà si trattava più che altro di una frequentazione e non di una vera e propria relazione e che, ad ogni modo, la coabitazione tra i due non avesse mai raggiunto un livello di vera e propria convivenza.
La decisione - Il Tribunale nega però il diritto all'assegno attribuendo un «valore latamente confessorio» alla prima dichiarazione della donna e ritenendo sostanzialmente inattendibili tutte le dichiarazioni testimoniali volte a sminuire l'importanza di tale relazione successiva alla separazione. Sul punto i giudici sottolineano come è ormai consolidato l'orientamento per il quale «l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge». In tal caso poi, puntualizza il Collegio, il «diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso». Ciò vale a dire che la formazione di una famiglia di fatto, essendo frutto di una scelta esistenziale, libera e consapevole, «si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo». Nel caso di specie, spiegano i giudici, il trasferimento della residenza e il pagamento di debiti della donna da parte del nuovo compagno sono elementi che non consentono di ritenere che si è trattato di un rapporto di frequentazione o di mera coabitazione, essendosi così configurato il requisito della instaurazione della famiglia di fatto che consente di ritenere cessato il diritto all'assegno divorzile. In quest'ottica, chiosa il Tribunale, resta del tutto «irrilevante» che la relazione sentimentale tra i due sia ormai terminata.
Tribunale di Savona – Sezione civile – Sentenza 15 febbraio 2019 n. 150