Comunitario e Internazionale

La garanzia di naturalizzazione dello Stato membro non è revocabile se determina la perdita di cittadinanza Ue

La perdita dello status di cittadino dell'Unione non può determinarsi per ragioni diverse dalla tutela dell'ordine pubblico

di Paola Rossi

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha bocciato come illegittima la revoca della garanzia di naturalizzazione data dall'Austria a un cittadino estone che aveva già perso la cittadinanza del Paese d'origine avendovi rinunciato in vista dell'acquisto di quella dello Stato di residenza. In particolare l'illegittimtà deriva dall'effetto finale di aver privato definitivamente della cittadinanza Ue il richiedente.

Con la sentenza sulla causa C-118/20 la Cgue ha anche bocciato il presupposto di tale revoca che aveva di fatto lasciato nello status di apolide il cittadino Ue. Infatti, la revoca era stata decisa a causa della commisssione di alcuni illeciti amministrativi da parte del richiedente il passaggio di cittadinanza da uno Stato membro a un altro.

Precisa la Corte, infatti, che la revoca della garanzia di naturalizzazione deve rispondere al principio di proporzionalità se comporta la perdita definitiva della cittadinanza Ue e può essere adottata solo per ragioni di ordine pubblico. E tali non sono le violazioni che siano perseguite con sole sanzioni amministrative. Nel caso di specie, infatti, l'Austria aveva revocato la garanzia della concessione della nuova cittadinanza a causa delle violazioni amministrative commesse dal richiedente nel Paese di origine.

Il principio di proporzionalità impone però anche un dovere per il Paese Ue alla cui cittadinanza il singolo intende rinunciare. Dice, infatti, la Cgue che , in linea di principio, spetta allo Stato membro - al quale la persona interessata chiede il ritiro della propria cittadinanza per poter ottenere quella di un altro Stato membro - assicurarsi che la sua decisione, fondata su tale domanda, entri in vigore solo una volta che la nuova cittadinanza sia stata effettivamente acquisita.

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