L'obbligo di provvedere sull'istanza di un privato sussiste, in capo alla Pa, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra amministrazioni e amministrati impongano l'adozione di un provvedimento. Lo dice il Tar Palermo con la sentenza 2499/2024.

Tar Sicilia - Sezione I - Sentenza 23 luglio-3 settembre 20204 n. 2499 
Presidente Veneziano; Relatore Mulieri; Federico contro Comune di Palermo

La legge 241 del 1990 è stata senza dubbio la porta di accesso per l'effettiva entrata, nel procedimento amministrativo, delle garanzie dei soggetti privati coinvolti dall'attività autoritativa.

Viene imposto alla Padi rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio

Una delle principali novità era stata, all'evidente fine di limitare gli effetti di un fenomeno ormai istituzionlizzato quale il silenzio della Pa (non a caso distinto in varie figure dalla dottrina e dalla giurisprudenza), la specificazione dell'obbligo di provvedere sull'istanza di un privato avviando e ...

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