GiurisprudenzaAmministrativo

La generalizzazione dell'obbligo di chiudere il procedimento

di Davide Ponte

N. 36

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L'obbligo di provvedere sull'istanza di un privato sussiste, in capo alla Pa, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra amministrazioni e amministrati impongano l'adozione di un provvedimento. Lo dice il Tar Palermo con la sentenza 2499/2024.

Massima

  • Procedimento amministrativo - Silenzio - Obbligo di provvedere - Estensione - Ipotesi individuazione.

    L'obbligo di provvedere sull'istanza di un privato sussiste, in capo alla Pa, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra amministrazioni e amministrati impongano l'adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'amministrazione, soprattutto al fine di consentire all'interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni. Inoltre, in presenza di una formale istanza, l'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte; il Legislatore, infatti, ha imposto alla Pa di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; ne consegue che anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l'mministrazione ha l'obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sull'istanza non pretestuosa né abnorme del privato.

La legge 241 del 1990 è stata senza dubbio la porta di accesso per l'effettiva entrata, nel procedimento amministrativo, delle garanzie dei soggetti privati coinvolti dall'attività autoritativa.

Una delle principali novità era stata, all'evidente fine di limitare gli effetti di un fenomeno ormai istituzionlizzato quale il silenzio della Pa (non a caso distinto in varie figure dalla dottrina e dalla giurisprudenza), la specificazione dell'obbligo di provvedere sull'istanza di un privato avviando e ...