La guida con cellulare su strada veloce può essere contestata dalla pattuglia successiva
Il fermo del veicolo nel quale il conducente stia parlando al telefono cellulare effettuato da una pattuglia su segnalazione via radio da parte di altro agente, risulta idoneo a effettuare la contestazione immediata del verbale e a consentire al trasgressore di inserire le dichiarazioni a sua discolpa. La “contestazione” consiste nella diretta comunicazione dell'addebito al trasgressore. La violazione “deve” essere immediatamente contestata recita l'articolo 200 del cds. Lo precisa il Tribunale ordinario di Firenze con la sentenza n. 1405/2016.
Il verbale - L'operazione si effettua mediante la redazione di un verbale, contenente (articolo 383 del Regolamento) i dati relativi al fatto accertato, all'identificazione del trasgressore e della targa del veicolo e alla qualità del compilatore, del quale una copia deve essere consegnata all'autore della violazione. Il fine della contestazione consiste nel consentire alla parte interessata di provvedere alla propria difesa contro un'accusa precisa e circoscritta nei suoi estremi giuridici e di fatto, anche in contraddittorio con il verbalizzante. Il limite per la tardività della contestazione, è costituito dalla circostanza che sia ancora vivo il ricordo e l'impressione dell'accaduto. Giurisprudenza consolidata, ritiene valida la contestazione anche se effettuata qualche giorno dopo l'accertamento, sempre che vi sia un contraddittorio con il trasgressore e si verifichi in un lasso di tempo tale che, per essere recente l'accaduto cui si riferisce, i diritti del contravventore non vengano vulnerati.
Accertatore e verbalizzante - Anche il tema della presunta rilevanza da attribuire alla mancanza di coincidenza tra agente accertatore e verbalizzante è stato ampiamente affrontato e risolto dalla giurisprudenza: il fatto che il verbale sia stato compilato da un agente diverso da quello che aveva proceduto al rilevamento dell'infrazione è irrilevante ai fini della validità della constatazione, in quanto … il regolamento di attuazione del nuovo codice della strada, … prevede che il verbale sia redatto dall'«agente accertatore», espressione questa che rende legittimo il compimento di tale attività da parte di qualsiasi soggetto che faccia parte dell'organo, o sia abilitato, in siffatta qualità a compiere gli accertamenti di competenza dell'organo stesso, senza distinzione tra componenti dell'organo che abbiano assistito all'infrazione e componenti che non vi abbiano assistito, né assume alcun rilievo, ai fini della validità della contestazione non immediata, la omessa sottoscrizione del verbale da parte dell'accertatore, … purché non vi sia dubbio sulla provenienza dell'atto.
Tribunale ordinario di Firenze – Sezione II civile – Sentenza 11 aprile 2016 n. 1405