LA LEGITTIMA NON È MAI UN'AZIONE PREVENTIVA
Il concetto di "legittima" non può essere sciolto da quello di "successione", nel senso che qualunque valutazione sui diritti riservati ai legittimari e sull'eventuale loro lesione (e quindi eventuali azioni) avviene dopo la morte della persona di cui si tratta (nella fattispecie concreta, il suocero del lettore).Ad esempio, le quote spettanti devono essere calcolate alla data di morte. Sempre nell'esempio concreto, si pensi all'ipotesi in cui il suocero del lettore si risposasse: anche la moglie diverrebbe legittimaria, con modifica radicale dei diritti delle figlie.Pertanto :- se il suocero dona alla compagna l'immobile, tale donazione potrà essere computata - alla morte del padre - dalle figlie, per verificare se i loro diritti di legittimarie sono stati lesi;- se il suocero vende tale immobile (o comunque costituisce un diritto reale di godimento, come l'usufrutto, ad apparente titolo oneroso), le figlie potranno unicamente tentare di agire contro la vendita in quanto simulata (provando, ad esempio, che il prezzo non è stato pagato); altrimenti, l'atto di vendita sarà pienamente valido.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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