Penale

La legittimità delle intercettazioni ambientali disposte in luoghi di privata dimora

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a cura della redazione PlusPLus24 Diritto

Prova penale - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni ambientali - Limiti di ammissibilità - Luoghi di privata dimora - Fondato motivo di ritenere che vi svolga l'attività criminosa.
Ai fini della verifica della legittimità delle intercettazioni disposte in luoghi di privata dimora, ai sensi dell'art. 266, comma 2, c.p.p., che prevede che l'intercettazione sia consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, non si richiede che ex post l'attività criminosa risulti essere effettivamente sussistente, bastando che dell'attività in questione possa, con un giudizio ex ante, ragionevolmente ritenersi la sussistenza all'atto del provvedimento autorizzativo delle intercettazioni.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 1° marzo 2019 n. 9116

Prova penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Intercettazioni ambientali - Luogo di privata dimora - Limiti.
In tema di intercettazioni ambientali, ai fini della verifica del presupposto dello svolgimento di attività criminosa in atto, deve precisarsi che la nozione di privata dimora non evoca solo i luoghi ove si svolge la vita domestica, e cioè la casa di abitazione, ma comprende anche ogni altro luogo in cui il soggetto che ne dispone abbia la titolarità dello ius excludendi alios a tutela della riservatezza inerente alla vita privata. Ne consegue che anche l'ufficio privato è luogo di privata dimora poiché chi ne dispone svolge in esso la sua attività lavorativa, che implica un aspetto dello svolgimento della vita individuale in cui è compreso l'intrattenimento diretto o mediante mezzi di comunicazione con le persone che il titolare ammette a entrare nella sua sfera privata.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 25 luglio 2017 n. 36874

Intercettazioni - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Intercettazioni ambientali - Esecuzione delle operazioni mediante un agente intrusore collocato all'interno di apparecchio elettronico portatile - Disciplina.
In materia di intercettazione telematica, solo limitatamente ai procedimenti per reati di "criminalità organizzata" è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un "captatore informatico" in dispositivi elettronici portatili (ad esempio, personal computer, tablet, smart-phone, ecc.) anche nei luoghi di privata dimora ex articolo 614 del Cp, pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa. Con la precisazione che per reati di "criminalità organizzata" devono intendersi, comunque, non solo quelli elencati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Cpp, ma anche quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere ex articolo 416 del Cp, correlata alle attività più diverse, con esclusione del mero concorso di persone.
•Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 1° luglio 2016 n. 26889

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - In genere - Utilizzazione del cd. "captatore informatico" - Limitazione ai procedimenti di criminalità organizzata.
L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico è consentita nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del D.L. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione e indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, in considerazione della forza intrusiva del mezzo usato, la qualificazione del fatto reato, ricompreso nella nozione di criminalità organizzata, deve risultare ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari, evidenziati nella motivazione del provvedimento di autorizzazione in modo rigoroso).
•Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 1° luglio 2016 n. 26889

Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Attivazione tramite virus informatico della telecamera di apparecchio telefonico smartphone - Videoregistrazioni - Legittimità - Condizioni.
Le videoriprese effettuate "da remoto", mediante l'attivazione attraverso il c.d. virus informatico della telecamera di un apparecchio telefonico smartphone, possono ritenersi legittime quali prove atipiche ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., salvo che siano effettuate all'interno di luoghi di privata dimora, e ferma la necessità di autorizzazione motivata dall'A.G. per le riprese che, pur non comportando una intrusione domiciliare, violino la riservatezza personale.
•Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 26 giugno 2015 n. 27100

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