LA LETTERA DI RICHIAMO DELL'AMMINISTRATORE
Curare l'osservanza del regolamento di condominio è compito che la legge affida espressamente all'amministratore, il quale - su segnalazione di uno o più condomini - può tentare di dissuadere i presunti trasgressori e può perfino agire in giudizio contro i responsabili delle violazioni anche senza una deliberazione assembleare (Cassazione, 5 ottobre 2010 n. 21841). Non ha, invece, alcun potere sanzionatorio. La lettera inviata dall'amministratore, dunque, non costituisce un vero e proprio richiamo e non produce alcun effetto negativo per il condomino destinatario, è soltanto il modo più semplice di interpellarlo. Probabilmente l'amministratore è stato eccessivo nei toni e non ha usato le accortezze necessarie quando non si ha piena contezza dell'accaduto, come l'uso del condizionale e il ricorso a incisi del tipo seguente: "mi è stato riferito", "ove fosse vero", eccetera. Tuttavia, al di là dei toni, a parere di chi scrive, l'amministratore non ha il dovere di utilizzare forme di comunicazione diverse dalla lettera raccomandata e nemmeno quello di riferire il nome del o dei segnalatori. Non si può pretendere, poi, che l'amministratore compia approfondite indagini per verificare la fondatezza delle segnalazioni ricevute prima ancora di interpellare il preteso trasgressore. Il condomino che ha ricevuto la raccomandata, tuttavia, farà bene a contestare, se corrispondente al vero, la veridicità dei fatti contenuti nella comunicazione ricevuta affinché la mancata risposta non possa essere intesa come implicita ammissione.