La liquidazione del compenso dell’avvocato con scaglione diverso da quello indicato va motivata
In materia di gratuito patrocinio il valore della lite non è indeterminato, ma indeterminabile e comunque nel caso di discostamento dalla prospettazione dell’attore il giudice deve rendere individuabile il ragionamento adottato
L’opposizione al diniego di ammissione al gratuito patrocinio è causa di valore indeterminabile e non indeterminato ai fini della liquidazione del compenso professionale che ha prestato assistenza all’opponente.
Così la Corte di cassazione civile con la sentenza n. 607/2026 ha dettato uno specifico e generale principio di diritto applicabile in via generale alle liti in materia di compensi e onorari degli avvocati e di cui dovrà fare applicazione il giudice del rinvio: “La determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti se il giudice non ritiene di discostarsi da essa; nel caso in cui, invece, non concordi con tale dichiarazione, il giudice è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato».
La mancata motivazione sullo scaglione individuato e applicato dal giudice - in particolare il discostamento dalla definizione di causa di valore indeterminabile indicata dall’attore è il vulnus della decisione ora annullata.
La controversia
L’avvocato ricorrente e vittorioso in Cassazione aveva fatto domanda la Gip di liquidazione del proprio compenso per la prestazione resa a favore dell’istante che impugnava il diniego di essere ammesso al gratuito patrocinio. Si verte in ambito del procedimento previsto dall’articolo 99 del Dpr 115/2002 contro il decreto di diniego. Il Gip aveva dichiarato non luogo a provvedere sull’istanza, ritenendo la liquidazione di competenza del giudice civile. Il provvedimento fu opposto dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’articolo 170 dello stesso Dpr.
Però il giudice nell’accogliere l’opposizione aveva liquidato il compenso con riferimento agli importi dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore inferiore a 1.100 euro al contrario dell’indicazione fatta dal richiedente in base all’affermazione di causa di valore indeterminabile.
Il ricorso per cassazione
L’ordinanza viene impugnata sostenendo la mancata presa in considerazione del fatto che la causa presupposta era l’impugnazione di un provvedimento di rigetto della domanda di patrocinio a spese dello Stato, che è come tale «privo di valore monetario». E che avrebbe errato il giudice nel discostarsi da tale individuazione prospettata dal professionista senza adottare specifica motivazione sul punto.







