Responsabilità

La liquidazione del danno da incapacità lavorativa va parametrata sui futuri mancati guadagni

Lo ribadisce la Cassazione con l’ordinanza 4289/2024

di Mirko Martini

Il danno dovuto dalla perdita della capacità lavorativa deve essere liquidato ponendo alla base del calcolo il reddito che la vittima avrebbe potuto conseguire se avesse potuto proseguire nella propria attività lavorativa che purtroppo è andata perduta a causa di un illecito o ad un inadempimento. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 16 febbraio 2024, n. 4289.

Preliminarmente, sul punto è necessario comprendere la nozione di risarcimento del danno in relazione...