Amministrativo

La mancanza di dotazione informatica non giustifica l'opposizione all'udienza da remoto

Lo ha chiarito il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana con il decreto n. 39 del 25 febbraio 2021<br/>

La carenza di dotazione informatica per partecipare all'udienza di discussione da remoto, in capo ad una parte, non costituisce giusto motivo per opporsi alla domanda di discussione da remoto tempestivamente proposta dalla controparte. Lo ha stabilito il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana con il decreto n. 39 del 25 febbraio 2021, respingendo l'opposizione del comune di Catania contro il ricorso per revocazione di una sentenza del 2017 presentato dalla capogruppo di un'Ati.

Il Municipio aveva dichiarato di opporsi in quanto impossibilitato alla discussione telematica: "non essendo l'ufficio fornito né di webcam, né di casse acustiche o cuffie per l'ascolto né di microfono per poter interloquire".

La C.g.a. ha chiarito che che la facoltà di discussione orale "sintetica", prevista dall'articolo 73 comma 2, c.p.a., integra esplicazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.) ed invera il precetto di garanzia del contraddittorio di cui all'art.111, comma 3, Cost..

Si tratta pertanto di "posizione di diritto potestativo, che rientra nella lata discrezionalità del difensore tecnico della parte, ed il cui esercizio non può essere aprioristicamente negato, fatte salve ipotesi del tutto residuali".

Al contrario, la "opposizione alla discussione" pur prevista, in astratto, dall'art. 4, Dl n. 28 del 2020, integra "rimedio ad eventuali distorsioni che la richiesta di discussione dovesse arrecare alla dialettica processuale", in ipotesi-limite "certamente non ricorrenti nel caso di specie".

In definitiva per il C.g.a. la asserita carenza di dotazioni informatiche che consentano la partecipazione alla discussione da remoto, in capo ad una delle parti processuali (e per esse alla difesa tecnica prescelta), "non può integrare giusta causa tale da limitare il diritto processuale di controparte, dovendosi in contrario osservare che ciò costituisce, per un verso, inconveniente facilmente rimediabile, e sotto altro profilo, lacuna/carenza che rientra nella sfera gestoria della parte processuale che accampa simile impedimento, cui la stessa, ove lo ritenga, può porre rimedi".

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