Lavoro

La mera partecipazione a società di capitali non concorre a determinare la base contributiva

La Cassazione con l'ordinanza n. 805 del 19 gennaio non ha ravvisato una prestazione lavorativa

di Giampaolo Piagnerelli

I redditi di capitale non concorrono a determinare la base contributiva. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 805/21.

La vicenda. Nel merito la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione di prima grado che ha dichiarato insussistente il credito oggetto di un avviso notificato a un soggetto, con il quale l'Inps aveva intimato al predetto il pagamento di contribuzione relativo alla gestione commercianti sui redditi derivanti dalla partecipazione pro quota ad altre società a responsabilità limitata. In estrema sintesi la Corte territoriale sulla base di un'interpretazione sistematica del Dl 384/1992, articolo 3 bis, ha ritenuto che gli utili percepiti dall'iscritto alla gestione autonoma per effetto della mera partecipazione, quale socio di capitale (e non lavoratore) a una società di capitale non sono qualificabili redditi d'impresa e perciò non possono entrare a fare parte della base contributiva. Chiede l'Inps se il lavoratore autonomo debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitale nella quale egli non svolge attività lavorativa. Ricorda la Cassazione che la normativa previdenziale individua, come base imponibile, sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa - così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986) - mentre gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale. Ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi.

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