Rassegne di Giurisprudenza

La messa alla prova dell'imputato minorenne

a cura della Redazione Diritto

Tribunale per i minorenni - Definizione anticipata del procedimento - Sospensione del processo e messa alla prova - In genere - Criteri di ammissione - Vaglio discrezionale del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Nell'ambito del giudizio minorile, l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato previa sospensione del processo è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico - insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al fatto incriminato.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 8 luglio 2022 n. 26276

Sentenza - Requisiti - Motivazione - In genere - Giudizio minorile - Diniego del beneficio della messa alla prova ex art. 29 d.p.r. n. 448 del 1988 - Concessione della sospensione condizionale della pena - Contraddittorietà - Esclusione - Ragioni.
In tema di giudizio minorile, il diniego del beneficio della messa alla prova dell'imputato contestuale alla concessione della sospensione condizionale della pena non esprime alcuna contraddittorietà, poiché la prognosi che sottende la causa estintiva ex art. 29 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, preliminare al processo e intesa ad evitarlo, richiede un giudizio di apprezzamento in merito alla intrapresa rimeditazione da parte del minore delle ragioni della devianza e alla sua disponibilità a seguire un percorso di recupero - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, emersi anche in epoca successiva al fatto incriminato - mentre la valutazione ai sensi dell'art. 163 cod. pen. si sostanzia in un giudizio prognostico precario e retrattabile, fondato su un accertamento di responsabilità consolidato in esito al giudizio e vincolato alla ragionevole previsione di una futura astensione da condotte penalmente rilevanti da parte del beneficiario.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 21 ottobre 2021 n. 37860

Tribunale per i minorenni - Definizione anticipata del procedimento - Sospensione del processo e messa alla prova - In genere - Necessità di ravvedimento - Elementi sintomatici da cui desumerlo - Non contestazione dei fatti storici - Idoneità - Esclusione.
In tema di procedimento minorile, ai fini della concedibilità del beneficio della sospensione del processo e messa alla prova, la non contestazione da parte del minore dei fatti oggetto di imputazione, così come la confessione, non rappresenta un elemento sintomatico da cui desumere automaticamente il ravvedimento, necessario per formulare un giudizio prognostico positivo sulla sua rieducazione e sull'evoluzione della personalità verso un costruttivo reinserimento sociale, se accompagnata da altri elementi di fatto che evidenziano come la rimeditazione e la resispiscenza rispetto ai fatti non si siano verificate. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza di merito che ha escluso la concessione della messa alla prova in un caso in cui l'imputato, pur non contestando i fatti storici in sé, nel corso di tutto il procedimento aveva sempre rifiutato i colloqui con i servizi sociali, con la motivazione che riteneva infondate le accuse mossegli).
• Corte di cassazione, ezione 3 penale, sentenza 22 settembre 2017 n. 43810

Tribunale per i minorenni - Definizione anticipata del procedimento - Sospensione del processo e messa alla prova - In genere - Processo a carico di minorenni - Sospensione e messa alla prova - Ammissione - Criteri - Vaglio discrezionale del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Nell'ambito del giudizio minorile, l'ammissione alla messa alla prova dell'imputato previa sospensione del processo è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico - insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione - condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al fatto incriminato.
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 21 marzo 2013 n. 13370