La “metropolitana” non risponde se il viaggiatore si fa male obliterando il biglietto
L'azienda che gestisce la metropolitana non può essere ritenuta responsabile se la mano del viaggiatore rimane schiacciata tra le porte laterali della macchina obliteratrice. A meno che non sia provato che il danno subìto non sia stato causato da un vizio nella costruzione o nel funzionamento del varco. Lo ha affermato il Tribunale di Roma nella sentenza 7649/2015.
Il caso - Il particolare incidente si è verificato in una stazione della linea A della metropolitana capitolina: un signore, dopo aver vidimato il biglietto nell'apposita fessura della macchina obliteratrice, si accingeva a recuperare il biglietto e superare il varco per entrare nell'area di accesso ai treni, quando le porticine laterali si richiudevano immediatamente senza lasciargli il tempo di attraversare, provocandogli così lo schiacciamento della mano destra con sospetta frattura e rottura dell'unghia del mignolo. Il viaggiatore chiedeva come risarcimento la somma – spropositata - di 20mila euro.
Le motivazioni - Il Tribunale boccia la richiesta dell'utente non ritenendo adeguatamente provata la dinamica dell'incidente e spiega che a una simile fattispecie non può ritenersi applicabile l'articolo 1681 del Cc in tema di contratto di trasporto. Questa disposizione prevede il risarcimento in capo al viaggiatore che ha subito un danno a causa del trasporto, «quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto […] dovendo considerarsi verificatisi “durante il viaggio” anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate ». E lo schiacciamento della mano nel tentativo di recuperare il biglietto vidimato non può essere considerato un sinistro riconducibile all'attività di trasporto, o ad altra a essa equiparabile, in quanto avvenuto nei locali della stazione metro e non durante l'attività strettamente connessa a quella di trasporto.
Per il giudice, nel caso di specie, la disciplina applicabile è quella posta dall'articolo 2051 e, in particolare, quella relativa al danno provocato da cose inerti, cioè prive di un “intrinseco dinamismo”, che richiedono un comportamento dello stesso danneggiato affinché possa configurarsi una responsabilità da custodia. In tal caso deve essere provato il nesso causale tra l'evento e il mal funzionamento della cosa. E lo sfortunato signore non ha dato prova adeguata dell'anomalo meccanismo di chiusura del varco.
Tribunale di Roma - Sezione XII civile - Sentenza 9 aprile 2015 n. 7649