Rassegne di Giurisprudenza

La misura della confisca è obbligatoria per tutti i reati concernenti le armi

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Misure di sicurezza - Patrimoniali - Confisca - Armi - Obbligatorietà per tutti i reati concernenti le armi - Norma speciale.
Il rinvio dell'art. 6, comma primo, legge n. 152 del 1975, al disposto dell'art. 240, comma secondo, cod. pen., concerne la sola imposizione dell'obbligatorietà della confisca per tutti i reati concernenti le armi (e gli oggetti a queste assimilati), e non l'intera previsione normativa contenuta nel predetto comma secondo. Ne consegue che i materiali indicati dal citato art. 6 devono considerarsi aggiunti all'elenco delle cose confiscabili di cui alla menzionata norma codicistica a prescindere dalla loro intrinseca criminosità, avendo il legislatore, con la norma speciale posta a tutela dell'ordine pubblico, inteso derogare, limitatamente alle armi, alla disciplina ordinaria in tema di confisca, imposta anche in caso di sussistenza di una causa estintiva del reato, salva la sola ipotesi della ricorrenza di entrambe le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 240 cod. pen. (non intrinseca criminosità delle cose e loro appartenenza a persona estranea al reato).
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 26 aprile 2022 n. 15860

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Sentenza - In genere - Reato concernente armi - Confisca - Obbligatorietà.
In tema di applicazione concordata della pena, la confisca delle armi e di ogni altro oggetto atto ad offendere, munizione ed esplosivi, deve essere disposta in ogni caso trattandosi di ipotesi obbligatoria.
• Corte di cassazione, sezione 5 penale, sentenza 24 gennaio 2022 n. 2738

Armi - In genere - Delitto di maltrattamenti in famiglia commesso mediante condotte minacciose meramente evocative del possesso di armi - Confisca obbligatoria di queste - Esclusione - Ragioni.
Nell'ipotesi di commissione del delitto di maltrattamenti in famiglia mediante condotte minacciose meramente evocative del possesso di armi legittimamente detenute, senza un loro effettivo utilizzo, non è ammissibile la confisca obbligatoria prescritta dagli artt. 240 cod. pen. e 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152, non essendo esse servite o comunque destinate alla commissione del reato alla stregua della previsione dell'art. 240, comma primo, n. 1), cod. pen.
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 16 dicembre 2020 n. 36085

Armi - Confisca - Obbligatorietà per tutti i reati concernenti le armi - Proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. - Operatività - Sussistenza.
La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto.
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 30 novembre 2017 n. 54086

Armi - Confisca - Obbligatorietà per tutti i reati concernenti le armi - Sussistenza - Operatività anche nel caso di estinzione del reato per oblazione - Sussistenza - Casi di esclusione - Ragioni.
La confisca prevista dall'art. 6, l. 22 maggio 1975, n. 152, è obbligatoria per tutti i delitti e le contravvenzioni concernenti le armi anche in caso di declaratoria di estinzione del reato per oblazione, restando esclusa solo nelle ipotesi di assoluzione nel merito o di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo. (In motivazione, la Corte ha osservato che, ai fini della applicabilità della predetta confisca, non rilevano i principi affermati dalla Corte EDU nella sentenza del 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, trattandosi di oblazione obbligatoria avente finalità essenzialmente preventiva e non sanzionatoria, posto che la circolazione non autorizzata delle armi è, in sé, vietata in ragione delle intrinseche caratteristiche di pericolosità della cosa).
• Corte di cassazione, sezione 1 penale, sentenza 2 agosto 2016 n. 33982