LA MOGLIE-ASSISTENTE DIVENTA COLLABORATRICE
L'attività del familiare, e in particolare del coniuge, viene considera dalla legge come resa in modo spontaneo e gratuito. In alternativa, è possibile ricondurre per volontà dei coniugi tale lavoro nell'ambito dell'impresa familiare. Tuttavia, la prestazione di attività del coniuge, parente od affine, nell'ambito dell'impresa familiare, non sussistendo i requisiti del lavoro dipendente, non può essere assoggettata al regime assicurativo generale. Rispetto al caso specifico non è possibile nemmeno farla rientrare nella particolare tutela stabilita dalla vigente legislazione a favore dei lavoratori autonomi, per le imprese artigiane o commerciali soggette ai rispettivi regimi assicurativi, dato che siamo in ambito di attività professionale.Non resta allora che instaurare un rapporto di collaborazione, purchè nel rispetto dei requisiti del Dlgs 81/2015, con iscrizione alla gestione separata a cui versare i contributi da parte del coniuge/committente, al fine quanto meno di incrementare l'anzianità contributiva e pervenire al limite minimo di 20 anni, e così puntare ad una pensione totalizzata, una volta compiuti 65 anni di età più speranza di vita.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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