La moratoria sui prestiti si fa in tre: scoperti, rate e rientri «congelati»
La fase di crisi delle imprese e dei privati trasferisce sui liberi professionisti in una inesorabile reazione a catena un drammatico problema di liquidità. Dopo l’intervento Abi con la moratoria dell’addendum all’accordo sul credito, il Governo ha introdotto con l’articolo 56 del dl cura Italia ( n. 18/2020) una moratoria temporanea e automatica rispetto alle linee di credito. Un intervento che, secondo Stefano Cappiello, dirigente del Mef ascoltato in audizione alla Commissione banche, ha raccolto fino al 17 aprile circa 1,3 milioni di domande per un totale di 140 miliardi di finanziamenti.
La svista sulle Stp
La norma pareva inizialmente essere destinata solo al pubblico delle micro e piccole imprese, ma il Mef ha successivamente chiarito che i destinatari sono anche i liberi professionisti. Resterebbe formalmente esclusa la platea – dimensionalmente rilevante – degli studi professionali associati che, stranamente, non paiono inclusi tra i soggetti beneficiari. Si tratta di una svista formale del legislatore, considerando che le società tra professionisti (Stp) sono certamente incluse in quanto società di capitali. Al riguardo, la scorsa settimana il Cndcec in audizione alla Camera ha prontamente presentato al governo un articolato documento propositivo di emendamenti ai diversi decreti in conversione, all’interno del quale trova spazio anche questa precisazione.
Entrando nel dettaglio di quanto prevede l’articolo 56, le misure di moratoria automatica sono articolate in tre distinte possibilità che possono essere cumulate per singolo istituto, ovvero selezionate separatamente.
Affidamenti congelati
La prima disposizione è quella prevista alla lettera a) del secondo comma, ovvero la possibilità di continuare a utilizzare sino al 30 settembre 2020 tutti gli affidamenti di breve termine a revoca esistenti al 29 febbraio 2020, indipendentemente dalla circostanza che nel frattempo le condizioni finanziarie del professionista si deteriorino. La banca, cioè, non potrà revocare gli affidamenti e sarà obbligata a garantire al professionista la possibilità di utilizzare fino al limite dell’accordato tutti gli affidamenti di scoperto di conto corrente, conto corrente unico, anticipo fatture, anticipo Riba, denaro caldo non utilizzato e altri finanziamenti di breve termine già deliberati.
Questa circostanza fa sì che il professionista possa liberamente fare ricorso a queste linee anche se fossero state dormienti e mai utilizzate fino a oggi; se le linee dovessero scadere prima del 30 settembre 2020, il professionista potrà rinnovarle in itinere, quantomeno fino a questa data. Particolarmente utile può rivelarsi la disponibilità di castelletti di anticipo fatture o Riba, a fronte dei quali si può comunque procedere ad emettere fattura ai clienti, e anticiparla in banca.
L’emissione della fattura comporterà senz’altro l’obbligo di versamento dell’Iva, a fronte del quale tuttavia sarà bene confrontarsi con la possibilità di utilizzare la sospensione degli obblighi dei versamenti fiscali. Si tratta di liquidità preziosa per i professionisti in questi mesi: qualora il cliente, a fronte della fattura, non paghi e dunque si crei un insoluto sulla linea, quest’ultimo potrà essere gestito con la seconda misura di moratoria.
Moratoria sui prestiti non rateali
La lettera b) del secondo comma prevede infatti una ulteriore moratoria per le scadenze contrattuali prima del 30 settembre 2020 relativamente a prestiti non rateali: si tratta delle anticipazioni fatture e Riba viste sopra, qualora insolute, dei finanziamenti “a partita” di breve termine e delle linee comunque a scadenza unitaria. DI fatto, un naturale polmone di sfogo degli insoluti autoliquidanti su cui siano confluite le fatture dei clienti di questo periodo. Il professionista che abbia regolarmente fatturato le prestazioni e abbia ottenuto dalla banca l’anticipazione dei relativi importi non dovrà restituirli fino al 30 settembre 2020, nel caso in cui i clienti non paghino.
Moratoria sui prestiti rateali
L’ultima misura è stabilita dalla lettera c), che prevede una moratoria per le rate dei mutui e dei finanziamenti rateali ed per i canoni di leasing scadenti sino al 30 settembre 2020 incluso: per questi importi il professionista non dovrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno trascorsa tale data (diversamente dalla lettera precedente), in quanto essi scivoleranno automaticamente in fondo al finanziamento, estendendone la durata in forma automatica.
Le uniche condizioni di accesso a queste moratorie sono che il professionista non sia segnalato a sistema bancario come esposizione deteriorata e che alleghi alla richiesta di moratoria una semplice autocertificazione, con la quale attesta di avere subito in via temporanea carenze di liquidità come conseguenza diretta dell’epidemia.
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