Famiglia

La nascita di figli non fa venir meno l'adozione di maggiorenne avvenuta anni prima

Secondo il tribunale di Roma si crea un fatto giuridico che non può essere messi in discussione da fatti sopravvenuti

di Andrea Alberto Moramarco

La sopravvenienza di figli in capo all'adottante non è un evento tale da portare alla nullità o alla revoca dell'adozione di persona maggiorenne avvenuta anni prima. Il provvedimento che dispone tale tipo di adozione, infatti, crea un rapporto giuridico che non può essere messo in discussione da fatti sopravvenuti, salvo le ipotesi tassative previste dalla legge. Tra queste non rientra la sopravvenienza di figli, a nulla rilevando la diversa previsione valida per la donazione, in cui è possibile in tale evenienza una rivalutazione dell'atto. Questo è quanto emerge dalla sentenza n. 10580/20 del Tribunale di Roma.

Il caso
La vicenda giudiziaria è alquanto singolare e riguarda un uomo, titolare di una agenzia di stampa, che nel 2002 decideva di adottare i due suoi collaboratori, con i quali vi era uno stretto e forte legame. Nel 2008, tuttavia, l'adottante diveniva padre di due figli e nel corso del tempo la precedente adozione non veniva più vista di buon grado dalla sua famiglia, anche considerando che i rapporti con gli adottati si erano deteriorati.
Il rappresentante legale dei minori riteneva così gli interessi dei figli lesi dall'adozione e finiva perciò per citare in giudizio gli adottati, chiedendo al giudice di dichiarare nulla l'adozione. Secondo gli attori era venuto meno il requisito essenziale della mancanza di discendenti previsto dall'articolo 291 cod. civ., nonché, vi era il margine per dubitare della costituzionalità degli articoli 305, 306 e 307 cod. civ. nella parte in cui non si prevedeva tra i casi di revoca dell'adozione dei maggiorenni l'ipotesi di sopravvenienza di figli minori, in considerazione del diverso trattamento legislativo previsto dall'articolo 803 cod. civ per la donazione, di cui era possibile la revoca in ipotesi di sopravvenienza di figli, essendo identici i presupposti meramente patrimoniali dei due istituti.
I due adottati si opponevano in modo netto alla domanda non condividendo le tesi attoree sulla possibilità di porre nel nulla la già disposta adozione di maggiorenne. Dello stesso avviso si è mostrato il Tribunale, che spiega così le sue ragioni.

L'evento successivo non incide sullo status
Quanto alla previsione di cui all'articolo 291 cod. civ., secondo i giudici la nascita di figli dell'adottante successivamente all'adozione di maggiorenne rappresenta un evento sopravvenuto «non idoneo ad incidere sulla validità dell'atto compiuto oggetto di verifica giudiziale costitutiva di status». Difatti, l'adozione di maggiorenni è il risultato di una pronuncia del giudice che crea un nuovo rapporto giuridico, è il frutto di un provvedimento costitutivo che produce effetti direttamente incidenti sullo status garantendone stabilità, che non può essere messo in discussione con un evento sopravvenuto.
In altri termini, spiega il collegio, «pur perseguendo fini prevalentemente privatistici, inerenti alla tutela degli esclusivi interessi dell'adottante e dell'adottato, di natura principalmente successoria», l'adozione di maggiorente è «sottoposta ad un controllo pubblicistico da parte dell'ordinamento circa la rispondenza di siffatta adozione all'interesse dell'adottando e ciò in considerazione del conferimento dello status di figlio adottivo all'adottato maggiorenne, che si aggiunge al precedente stato familiare». Ciò significa che un evento sopravvenuto non è in grado di comportare la revoca del provvedimento che ha creato il nuovo rapporto giuridico, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, agli articoli 305-309 cod. civ.

La ratio della donazione è diversa
Quanto, invece, alla presunta illegittimità costituzionale della previsione di cui all'articolo 291 cod. civ., in relazione al diverso trattamento legislativo previsto dall'articolo 803 cod. civ., per la donazione, in cui è possibile la revoca in ipotesi di sopravvenienza di figli, per il Tribunale tale tesi non è condivisibile stante la diversità di ratio e funzione dei due istituti. Difatti, l'istituto di cui all'articolo 803 cod. civ. è «teso a salvaguardare un interesse di carattere eminentemente patrimoniale del donante, consentendogli una rivalutazione dell'opportunità dell'atto» di liberalità di fronte al fatto sopravvenuto della nascita di figli, mentre «l'eventuale revoca dell'adozione verrebbe ad incidere (peraltro, con effetti ex tunc) sullo status del soggetto come acquisito in conseguenza dell'adozione».

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