Lavoro

La natura obbligatoria del preavviso di dimissioni e gli effetti della rinuncia

La parte recedente non ha diritto alla prosecuzione del rapporto, né all'indennità di mancato preavviso nel caso in cui la parte non recedente rinunci al preavviso

di Matteo Belli*

La Suprema Corte con pronuncia del 13 ottobre 2021 n. 27934/21 affronta il tema della funzione dell'indennità sostitutiva del preavviso ed esprime un orientamento che guarda al complessivo assetto degli interessi delle parti e, in particolare, esclude che la parte recedente possa avanzare pretese, nel caso in cui l'altra parte (che subisce il recesso dal rapporto di lavoro) rinunci al proprio diritto al preavviso contrattualmente previsto.

La Cassazione sovverte la decisione di segno opposto della Corte d'Appello di Torino, che aveva confermato il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso in favore di un lavoratore che si era dimesso, nonostante il datore di lavoro avesse comunicato formalmente l'esonero dal preavviso, rinunciando dunque alla tutela offerta dal secondo comma dell'art. 2118 c.c..

La pronuncia si pone in continuità con l'orientamento giurisprudenziale ormai uniforme circa l'efficacia meramente obbligatoria del preavviso e supera quello risalente (Cass. 5284/1999) che aveva affermato che il lavoratore dimissionario ha diritto di prestare la propria opera durante il termine relativo o a ricevere, in caso di rifiuto delle prestazioni da parte datoriale, la corrispondente indennità.

La decisione, innovativa nel principio, ma assolutamente lineare rispetto alla disciplina codicistica dei rapporti contrattuali, evidenzia puntualmente come il preavviso adempia alla funzione economica di attenuare le conseguenti pregiudizievoli del contratto per la parte che subisce il recesso.

L'istituto adempie ad una funzione che muta a seconda di chi sia il soggetto recedente: per il lavoratore che subisce il recesso vi è la necessità di veder garantita una continuità di reddito per un certo lasso di tempo, al fine di potersi ricollocare sotto il profilo occupazionale; d'altro lato, in caso di dimissioni del lavoratore, è la parte datoriale che fruisce di una prosecuzione del rapporto utile a coprire il tempo necessario per operare la sostituzione del lavoratore dimissionario.

Come accennato, l'intervento della Corte di Cassazione, in linea con la Giurisprudenza più recente (Cass 11740/2007, 21216/09, 22443/10, 27294/18), conferma il superamento della tesi della natura reale del preavviso (che produrrebbe – in difetto di accordo tra le parti – la necessaria prosecuzione del rapporto durante il preavviso con il conseguente diritto alla connessa obbligazione retributiva) e ne afferma, quindi, la efficacia obbligatoria.

Gli Ermellini, sviluppando ulteriormente tale aspetto, affermano poi che la parte non recedente che abbia rinunziato al preavviso nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al termine del preavviso, non essendovi alcun interesse giuridicamente qualificato in favore della parte recedente.

In conclusione, dunque, per la Cassazione la libera rinunziabilità del preavviso esclude che ad essa possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrato con le fonti delle obbligazioni indicate nell'art. 1173 c.c., e ciò in quanto la parte alla cui tutela è predisposto il preavviso può legittimamente rinunziarvi senza alcuna conseguenza.

La decisione in esame merita particolare attenzione poiché il lavoratore dimissionario non potrà più fare affidamento certo sulla prospettiva di reddito legata la periodo di preavviso (o alla corrispondente indennità), che sarà subordinato – in applicazione dell'orientamento appena espresso dalla Cassazione – alla mancata rinuncia datoriale, e ciò anche con riferimento alla maturazione di requisiti previdenziali che potrebbero dipendere dall'accreditamento dell'indennità in questione (da ultimo Cass. 17606/21 nella parte in cui ha stabilito che l'indennità di preavviso, pur avendo natura obbligatoria, rileva sotto l'aspetto previdenziale).

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*A cura dell' Avv. Matteo Belli - Belli & Marchetti Studio Legale Associato, Partner 24 ORE Avvocati

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