Lavoro

La nomina del Mobility manager aziendale e la redazione del piano spostamenti casa-lavoro dei dipendenti

Il Mobility manager aziendale deve essere in possesso di un'elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente

di Valentina Ceriani e Valentina Marano*

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 124 del 26 maggio 2021 il decreto interministeriale n. 179 del 12 maggio 2021, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'istituzione della figura del "Mobility manager aziendale".

Il decreto definisce la figura del Mobility manager aziendale quale figura specializzata nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell'ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente.

Il decreto identifica, inoltre, i compiti del Mobility manager aziendale. In primo luogo, egli deve redigere entro il 31 dicembre di ogni anno e, in fase di prima applicazione, entro 180 dalla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi entro il 23 novembre 2021), il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) e lo deve comunicare al Comune di localizzazione dell'unità locale entro i successivi 15 giorni.

Tale piano costituisce lo strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente e deve essere orientato a promuovere forme di mobilità sostenibile alternative all'uso del veicolo personale a motore.

Le "Linee guida per la redazione e l'implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL)" verranno definite con successivo decreto interministeriale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Al Mobility manager aziendale spetta inoltre il compito di attuare i contenuti del PSCL, curare i rapporti con il Mobility manager di area nominato dai singoli Comuni, attivare iniziative di informazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile, anche di concerto con il Mobility manager di area.

Al mobility manager di area spetta invece il compito di raccogliere i dati dai singoli Mobility manager aziendali, fornire supporto a questi ultimi per lo svolgimento dei loro compiti e fare da tramite tra il Comune e i Mobility manager aziendali al fine di definire ed implementare politiche territoriali di mobilità sostenibile.

Il decreto prevede che l'obbligo di nomina del Mobility manager aziendale spetti alle aziende con singole unità locali con più di 100 dipendenti situate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia o in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Ai fini della verifica della soglia dei 100 dipendenti per ogni singola unità locale, il decreto inoltre stabilisce che si considerano come dipendenti, oltre a quelli assunti dall'azienda, anche i lavoratori che, seppur dipendenti di altre imprese o enti, operano stabilmente o con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.

Il Mobility manager aziendale deve essere in possesso di un'elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell'ambiente.

Spetta alle singole società assicurare che i soggetti nominati siano in possesso di tali requisiti.

Per concludere, si segnala che attualmente non vi sono indicazioni specifiche circa la modalità di nomina del Mobility manager aziendale e circa l'eventuale necessità di pubblicizzarla ai terzi. Sarebbero a nostro avviso auspicabili chiarimenti relativamente a tali aspetti.

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*A cura di Valentina Ceriani e Valentina Marano – BGR tax and legal

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