Civile

La notifica va effettuata nell'immobile del destinatario anche se è inagibile

Il messo, quindi, non può procedere - senza effettuare ulteriori indagini - a dichiarare l'irreperibilità assoluta

di Giampaolo Piagnerelli

Il messo deve effettuare la notifica nell'immobile ove abita il destinatario anche se è dichiarato inagibile. Non può in sostanza procedere in questo caso alla dichiarazione di irreperibilità assoluta. Questo il principio enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 2480/23. I Supremi giudici hanno chiarito che in caso di irreperibilità del destinatario della notifica, due sono le possibilità che ha l'agente notificante:

1) identificare un'ipotesi di irreperibilità relativa, cioè in cui si abbia solo un temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria abitazione, nel qual caso egli è tenuto – oltre a immettere l'avviso in cassetta – a inviare una raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito del plico;

2) ovvero, dopo l'effettuazione delle opportune ricerche, identificare un'ipotesi di irreperibilità assoluta, affiggendo all'albo pretorio il relativo avviso di deposito presso l'albo del comune, in busta chiusa e sigillata, con conseguente perfezionamento nell'ottavo giorno successivo a quello dell'affissione.

Nessuno di tali adempimenti risulta nella specie essere stato eseguito (o meglio l'agente notificatore ha allegato in alcune delle notifiche i certificati anagrafici che confermavano la residenza in loco del cittadino), e quindi non poteva il messo nella specie - a fronte delle risultanze anagrafiche che inequivocabilmente indicavano nell'indirizzo cui è stato effettuato l'accesso l'abitazione della contribuente – procedere alla notifica in base alle regole proprie della irreperibilità cosiddetta assoluta. Per fare ciò, ove avesse ritenuto superata la presunzione derivante dalle risultanze anagrafiche (si veda la sentenza della Cassazione n. 10170/20) dalla condizione di "inagibilità" dell'immobile, avrebbe, infatti, dovuto, in base alle regole richiamate, procedere alle necessarie ricerche, non rese superflue appunto dal fatto che l'immobile sia stato genericamente valutato come "inagibile", ma, anzi, necessarie al fine di stabilire se comunque la contribuente accedesse all'immobile stesso o avesse fissato la propria dimora in altro luogo del comune ove si trovava la sua residenza fiscale o comunque avesse trasferito la propria residenza di fatto in luogo sconosciuto. Solo dopo aver documentato siffatte ricerche, e il loro vano esito, il messo avrebbe potuto procedere alla notifica con il rito proprio dell'irreperibilità cosiddetta assoluta. Da quanto precede, mancando la documentazione delle richiamate ricerche a fronte della notifica con il rito dell'irreperibilità assoluta, discende la nullità della notifica.

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