Penale

La pena di I grado sbagliata ma favorevole al reo non esclude in appello le diminuzioni di rito

Le Sezioni Unite precisano inoltre che nell'abbreviato non è rimessa all'apprezzamento del giudice la misura della decurtazione del trattamento sanzionatorio

di Paola Rossi

La diminuzione della metà della pena inflitta per il reato contravvenzionale, prevista dal rito abbreviato, deve essere operata dal giudice di appello anche se la pena comminata in primo grado risulti per errore favorevole all'imputato perché inferiore ai minimi edittali della fattispecie per cui si doveva procedere. Così le sezioni Unite penali della Corte di cassazione con la sentenza n. 7578/2021, nel risolvere il conflitto tra orientamenti contrapposti, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Il giudice di appello investito della sola impugnazione dell'imputato che, giudicato con rito abbreviato per un reato contravvenzionale, lamenti l'illegittima riduzione della pena ai sensi dell'articolo 442 del Codice di procedura penale nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado non rispetti le previsioni edittali e sia di favore per l'imputato".
La Cassazione ribadisce l'immutabilità della pena che per errore sia favorevole all'imputato, al contrario del caso in cui sia sfavorevole. La diminuente risponde, infatti, all'applicazione di un automatismo a cui il giudice non può sottrarsi in ragione di non amplificare l'errore - favorevole all'imputato - commesso dal giudice di primo grado. La vicenda origina da un caso di porto d'armi abusivo che per errore il giudice di primo grado aveva fatto rientrare nella previsione del reato contravvenzionale del primo comma dell'articolo 699 del Codice penale di chi conduce un'arma oggetto di licenza di cui è, invece, sprovvisto. Ma in tal caso l'arma non era oggetto di licenza, ma rientrava tra quelle conducibili all'esterno solo con giustificato motivo a norma dell'articolo 4 della legge 110/1975. Dall'accoglimento della corretta configurazione del reato si determinava uno sfasamento dell'applicazione della pena per i diversi limiti edittali. Da ciò il giudice di appello aveva rilevato che l'errore del primo giudice - per la riduzione errata di un terzo e non della metà - non fosse errore da corregere in quanto il risultato era favorevole all'imputato.

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