La pensione sociale è elemento valutabile ai fini dell’assegno divorzile
Ai fini della modifica dell’assegno il giudice deve limitarsi a verificare se, e in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l’equilibrio raggiunto e adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale
L’assegno di divorzio corrisposto all’ex coniuge ai sensi dell’art. 5, co.4, della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, rientra fra i “redditi propri” dei quali occorre tener conto al fine di accertare, in relazione al limite massimo stabilito dalla legge, la sussistenza o meno, in capo all’ex coniuge che percepisce l’assegno stesso, del diritto alla pensione sociale e la misura di tale beneficio, che integra una prestazione assistenziale di natura meramente sussidiaria, volta a soccorrere i cittadini (...