La perizia grafologica «smentisce» il contratto di locazione
All’amministrazione non basta la “prova positiva” offerta da un contratto di locazione, regolarmente registrato e contenente i dati catastali dell’immobile, per contestare al presunto proprietario l’omessa indicazione degli affitti percepiti. Il contribuente, infatti, può sempre opporre una “prova negativa”, come la visura catastale storica dell’immobile nella quale non risulta essere né proprietario attuale né precedente intestatario del bene, oppure una perizia calligrafica. Quest’ultima, anzi, può costituire un implicito e tempestivo disconoscimento della firma. Sono queste le conclusioni della Ctr Lombardia, con la sentenza 788/17/2017 (presidente e relatore Lamanna).
Il caso - L’amministrazione per l’anno 2007 accerta a un contribuente il mancato inserimento in dichiarazione dei redditi degli importi del canone di locazione relativo a un contratto regolarmente registrato, con tanto di identificazione catastale dell’immobile (mappale, foglio e subalterno).
Il contribuente, però, ricorre in Ctp sostenendo di non essere proprietario dell’unità indicata e, pertanto, di non dover dichiarare alcun reddito. Come “prova negativa” il contribuente produce la visura storica dell’immobile, dalla quale emerge che lui non risulta essere proprietario attuale, né tanto meno il precedente intestatario del bene, e presenta una perizia grafologica che disconosce la firma in calce al contratto (secondo la perizia non è quella del contribuente).
Il primo grado - L’amministrazione resiste senza, però, muovere specifiche contestazioni agli elementi di prova prodotti dal contribuente. La Ctp dà ragione a quest’ultimo.
L’appello - L’ufficio impugna la sentenza davanti alla Commissione tributaria regionale. Per il contribuente la perizia, prodotta in primo grado, prova la falsità della sottoscrizione della locazione. La Ctr rigetta l’appello e conferma l’infondatezza della pretesa per i seguenti motivi.
Le «prove negative». Il contribuente che intende contestare un contratto di locazione simulato, prodotto dall’amministrazione a fondamento della pretesa tributaria, deve fornire prove di segno opposto, quali la visura catastale storica e una perizia grafologica sulla firma apposta sul contratto.
L’obbligo di verificazione della firma. La produzione in giudizio della perizia grafologica costituisce un implicito e tempestivo disconoscimento della propria firma, così che il contribuente non è obbligato a chiedere la verificazione della firma, ma lo deve fare per contro l’amministrazione.
Gli stessi oneri di prova si applicano alla sottoscrizione della procura alle liti, conferita al difensore e da questi autenticata. L’ufficio può, in sede di costituzione, avanzare dubbi sull’autenticità della firma. In questo caso, se il giudice ritiene integrata la fattispecie di inesistenza della procura, può anche d’ufficio ordinare la perizia grafologica, per accertare la riconducibilità della firma al ricorrente.
Tuttavia, se questi riconosce come propria la firma apposta sulla procura ad litem, il giudice deve limitarsi a richiedere al ricorrente la sola rinnovazione della procura, in ossequio al comma 10 dell’articolo 12 del Dlgs 546/92 vigente dal 1° gennaio 2016.