Il lavoratore che è a conoscenza dell’impegno lavorativo richiesto dal proprio impiego non può eccepire una condotta di straining/mobbing adottata dal datore nei suoi confronti. E il principio vale tantopiù se il “capo” deve raggiungere certi risultati aziendali che possono affaticare ulteriormente il prestatore. Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza n. 14890/25.

I giudici di merito

Venendo ai fatti...

Riproduzione riservata Ⓒ