La procedura di audizione del minore vittima di abuso sessuale
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Minorenne - Consulente o perito - Esame del minore - Inosservanza delle prescrizioni della "carta di noto" - Conseguenze - Nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni raccolte - Esclusione.
In tema di testimonianza del minore vittima di violenza sessuale, l'inosservanza dei protocolli prescritti dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame non determina alcuna nullità o inutilizzabilità, né è, di per sé, ragione di inattendibilità delle dichiarazioni raccolte, pur quando l'esame sia condotto dal consulente o dal perito in sede di consulenza o perizia.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 14 febbraio 2020 n. 5915
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Minorenne - Esame del minore - Inosservanza delle prescrizioni della Carta di noto - Nullità o inutilizzabilità - Esclusione.
In tema di esame testimoniale, non determina nullità o inutilizzabilità della prova l'inosservanza dei criteri dettati dalla cosiddetta "Carta di Noto" nella conduzione dell'esame dei minori, persone offese di reati di natura sessuale, che hanno carattere non tassativo, in quanto si limitano a fornire suggerimenti volti a garantire l'attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 10 aprile 2019 n. 15737
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Minorenne - Esame del minore - Inosservanza delle linee guide della "Carta di noto" - Conseguenze - Individuazione.
In tema di testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, il giudice non è vincolato, nell'assunzione e valutazione della prova, al rispetto delle metodiche suggerite dalla cd. "Carta di Noto", salvo che non siano già trasfuse in disposizioni del codice di rito con relativa disciplina degli effetti in caso di inosservanza, di modo che la loro violazione non comporta l'inutilizzabilità della prova così assunta; tuttavia, il giudice è tenuto a motivare perché, secondo il suo libero ma non arbitrario convincimento, ritenga comunque attendibile la prova dichiarativa assunta in violazione di tali metodiche, dovendo adempiere a un onere motivazionale sul punto tanto più stringente quanto più grave sia stato, anche alla luce delle eccezioni difensive, lo scostamento dalle citate linee guida.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 9 gennaio 2017 n. 648
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Esame dei testimoni - Minorenne - Esame del minore - Inosservanza delle linee guide della "Carta di Noto" - Conseguenze - Individuazione.
In tema di testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, le dichiarazioni - acquisite in violazione delle linee guida della cosiddetta "Carta di Noto", - nella parte in cui queste ultime non risultano già trasfuse in disposizioni del codice di rito con conseguente disciplina degli effetti derivanti dallo loro inosservanza non sono inutilizzabili, ma in relazione a esse il giudice ha l'obbligo di motivare perché egli ritiene attendibile la prova assunta con modalità non rispettosa delle cautele e metodologie previste nell'indicato documento.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 25 settembre 2014 n. 39411