La procura speciale sostanziale nella mediazione obbligatoria
Gli orientamenti di legittimità e merito più recenti
In materia di mediazione obbligatoria, sono intervenute nel corso degli ultimi anni diverse pronunce della Suprema Corte ( Cass. civ. 27.3.2019 n. 8473, ed altre successive e conformi Cass. Civ. 5.7.2019 n. 18068; Cass. Civ. 16.9.2019 n. 23003 ) che consentono alla parte di farsi sostituire dal proprio difensore in mediazione, ma con limiti ben precisi.
In particolare, la Cassazione ritiene che la parte possa delegare un altro soggetto a comparire in sua rappresentanza, compreso il difensore che l'assiste, purché questi sia munito di specifica procura avente ad oggetto la partecipazione alla mediazione ed il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
La Corte di Cassazione ha espresso, dunque, il principio di diritto cardine in materia, secondo cui "nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d. lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre".
La ratio sottesa a tale decisione considera la funzione e la finalità della mediazione e, quindi, individua il presupposto necessario perché esse siano realizzate.
Invero la Suprema Corte ha osservato che il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contratto diretto tra le parti e il mediatore, il quale, grazie alla interlocuzione diretta ed informale con esse, può aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi e a trovare una soluzione che, al di là della decisione in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali.
A ciò va aggiunto che è fondamentale che la parte sia informata direttamente dal mediatore sulle caratteristiche della causa e sulle opportunità che la mediazione può offrire, al fine di esprimersi con cognizione di causa sulla possibilità di iniziare la procedura.
Pertanto, secondo la Cassazione, la parte non può limitarsi ad inviare presso il mediatore il suo difensore al fine di realizzare la condizione di procedibilità, ma deve munire il suo rappresentante di apposita procura avente ad oggetto specificamente la partecipazione alla mediazione e il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto.
I Giudici di merito sembrano propensi a seguire volentieri l'insegnamento della Suprema Corte, arrivando, in alcuni casi, ad affermare la necessità della procura speciale notarile.
La Corte d'Appello di Napoli ha statuito, ad esempio, che "il procedimento di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 abbia natura personalissima, con la conseguenza che esso esige la presenza personale della parte, ovvero la presenza di un rappresentante munito di procura speciale. All'uopo, le parti possono conferire procura speciale ad altri soggetti per farsi rappresentare nel procedimento di mediazione, a condizione che sia espressamente conferito loro il potere di parteciparvi. Il rappresentato, quindi - trattandosi di rappresentanza avente natura negoziale e non processuale - deve conferire adeguata procura ad negotia che autorizzi il rappresentante ad agire in nome e per conto, con chiara specificazione dei poteri e dei limiti e solo la procura notarile speciale, redatta per il singolo affare, è idonea a fornire le indispensabili garanzie sulla sua utilizzabilità nei riguardi di terzi" (cfr. Corte d'Appello di Napoli, Sezione II civile, sentenza 29 settembre 2020, n. 3227 ).
In altri casi, invece, i giudici di merito si sono limitati a condividere le parole della Suprema Corte, "in quanto considera la funzione e le finalità della mediazione e quindi individua il presupposto necessario perché queste siano realizzate" e, pertanto, hanno affermato che il potere di sostituzione debba essere conferito, dalla parte che non può partecipare personalmente alla mediazione, con procura speciale sostanziale, "non essendo sufficiente la procura conferita al difensore e da questo autenticata" (cfr. Tribunale di Monza, Sezione I civile, sentenza 16 aprile 2021, n. 793; si veda anche, Tribunale di Catania, IV sezione civile, sentenza 18 gennaio 2021, n. 263).
La tesi sostanzialistica è stata applicata, nell'ambito della c.d. mediazione "delegata", anche ai casi di omessa partecipazione della parte convenuta opposta (cfr. Tribunale Forlì, sentenza 2 febbraio 2021, n. 130 ).
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*A cura di Antonio Ferraguto, Partner, e Camilla Capaldo, Associate, di La Scala Società tra Avvocati