Amministrativo

La progettazione fuori dall’edizia civile spetta agli ingegneri

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di Guglielmo Saporito

Ingegneri contro architetti nell’esecuzione delle opere pubbliche: l’ultimo episodio riguarda un bando per la realizzazione di un reparto di una struttura sanitaria, la cui aggiudicazione è stata annullata perché l’impresa aveva presentato progetti a firma solo di un architetto.

Il Tar di Napoli (30 luglio 2019, n. 4169) ritiene infatti che tutte le progettazioni tecniche che non attengano all’edilizia civile rientrino nell’ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente l’edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri. Il riparto delle competenze è posto dal Rd 2537/1925 (articolo 51): spettano all’ingegnere le progettazioni per le costruzioni e per le industrie, per i lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, per le costruzioni di ogni specie, per le macchine e gli impianti industriali, nonché in generale applicative della fisica, con i rilievi geometrici e le operazioni di estimo. Per l’articolo 52, invece, formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative, ad eccezione delle opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legislazione sui beni culturali, che sono di spettanza esclusiva della professione di architetto. In sostanza, la competenza professionale dell’architetto concorre con quella dell’ingegnere per la progettazione delle sole opere di edilizia civile, mentre sono riservate alla professione ingegneristica le progettazioni di tutti i lavori non compresi nella costruzione di edifici.

I casi più interessanti sono quelli che riguardano aree ed edifici vincolati: il Tar Lecce (411/2017) ritiene che lavori di riqualificazione delle vie di un centro storico possano essere affidati a un ingegnere se la Soprintendenza predetermini in dettaglio il modo di esercizio dell’opera, materiali e recuperi. Il Tar Catania (2519/ 2015) ammette gli ingegneri per la progettazione per adeguamento alle norme di sicurezza di una scuola in un edificio vincolato, se i lavori avevano, in concreto, natura prevalentemente tecnica, rivolti all’adeguamento impiantistico della struttura, oltre che a modificare parzialmente alcune parti strutturali (barriere architettoniche e vie di fuga, senza intaccare l’aspetto estetico dell’immobile). In una vicenda che contrapponeva la Soprintendenza di Verona ad un ingegnere direttore dei lavori su un immobile di interesse storico artistico (Dlgs 42/2004), il Consiglio di Stato (21/2014) ha escluso poi che un professionista non italiano, con il titolo professionale di ingegnere, sia legittimato sulla base della normativa del Paese di origine, a svolgere attività rientranti fra quelle esercitate abitualmente col titolo professionale di architetto (con una discriminazione “alla rovescia” in danno dell’ingegnere civile italiano).

La norma UE (direttiva 85/384/CEE) consente infatti attività che sarebbero di competenza di un architetto, se sia stato seguito un percorso formativo adeguato ai fini dell’esercizio delle attività abitualmente esercitate con il titolo professionale di architetto.

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