Penale

La proroga per il deposito della sentenza solo se notificata incide sui termini per impugnare

In assenza di tempestiva comunicazione alle parti il dies a quo decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito

di Paola Rossi

Non incide il mancato avviso di deposito della motivazione se alla parte è stato notificato il provvedimento presidenziale che proroga il tempo entro cui il giudice deve depositare la sentenza. È quindi legittimo il deposito, oltre il termine previsto in sentenza per la redazione della motivazione, ma entro quello prorogato per il deposito. Ed è solo a partire dal decorso di quest'ultimo che si computa il termine a impugnare e non dall'avviso di deposito avvenuto oltre il termine indicato in sentenza, ma entro quello prorogato. Così la Corte di cassazione penale con la sentenza n. 33581/2020 ha confermato il superamento del precedente orientamento di giurisprudenza che aderiva a una rigida regola - secondo cui il termine per impugnare decorre dalla scadenza di quello stabilito dalla legge o fissato dal giudice, come prevede l'articolo 585 del codice di procedura penale. Veniva perciò affermato che il termine di deposito della sentenza non cambia anche se per decreto presidenziale è stata concessa al giudice una proroga per la redazione della motivazione. Da ciò veniva tratta la conseguenza che il giorno in cui inizia il decorso del tempo per impugnare non è quello del deposito aumentato dei giorni di proroga, ma quello della notifica dell'avviso di deposito della sentenza.
La Cassazione smentisce l'orientamento precedente perché - ritenendo il provvedimento presidenziale ininfluente sul termine a impugnare - si basa su una norma di procedura che infatti proprio non contempla l'ipotesi di fissazione di un termine di proroga da parte del presidente del tribunale o della corte di appello (che rispetto al processo non sono tecnicamente giudici). La norma delle disposizioni di attuazione sulla proroga presidenziale era considerata da tale orientamento pregresso idonea solo a tutelare il giudice estensore da eventuali conseguenze disciplinari. E dalla previsione della comunicazione della proroga al Csm si confermava la sua irrilevanza sui termini per impugnare.

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