Penale

La qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza

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di Giuseppe Amato

La qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 29792/2015.

La disciplina di settore - Infatti, avendo riguardo alla disciplina di settore (ora gli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo n. 81 del 2008), destinatari delle norme antinfortunistiche sono i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, mentre il direttore dei lavori per conto del committente è tenuto alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse di quello e non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere.

Ne consegue che una diversa e più ampia estensione dei compiti del direttore dei lavori, comprensiva anche degli obblighi di prevenzione degli infortuni, deve essere rigorosamente provata, attraverso l'individuazione di comportamenti che possano testimoniare in modo inequivoco l'ingerenza nell'organizzazione del cantiere o l'esercizio di tali funzioni. (Da queste premesse, è stata annullata con rinvio la sentenza che non aveva affrontato adeguatamente il profilo della colpa imputata al direttore dei lavori per un infortunio sul lavoro verificatosi nel cantiere, non essendosi soffermata sulle concrete attribuzioni allo stesso affidate e sulle circostanza indicative della sua ingerenza nella organizzazione del cantiere).

La soluzione adottata dalla Cassazione - La Cassazione affronta il tema delle condizioni in forza delle quali, alla luce della disciplina di settore (articolo 17 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008 e, in precedenza, articolo 4 e seguenti del Dpr n. 547 del 1955), il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere di un infortunio sul lavoro verificatosi nel cantiere, avendo in proposito assunto specifica posizione di garanzia.

La soluzione adottata è in linea con il ruolo ordinariamente attribuito a tale figura, normalmente limitato alla vigilanza dell'esecuzione fedele del capitolato di appalto nell'interesse del committente che lo ha nominato, onde può essere ritenuto responsabile solo a ben determinate condizioni: quando gli sia stato affidato anche il compito di sovrintendere all'esecuzione dei lavori, con la possibilità di impartire ordini alle maestranze sia per convenzione, cioè per una particolare clausola introdotta nel contratto di appalto, ovvero quando, per fatti concludenti, risulti che egli si sia in concreto ingerito nell'organizzazione del lavoro (si veda, in termini, sezione IV, 26 marzo 2003, Viscovo).

Solo laddove risultino, e siano rigorosamente dimostrate tale condizioni, potrà ravvisarsi la responsabilità, in ossequio al principio generale in forza del quale, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e a esigere che esse siano rispettate, a nulla anzi rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo. Nella specie, tali condizioni non erano state adeguatamente esaminate e riscontrate, onde la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata.

Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 10 luglio 2015 n. 29792

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