La querela non è sempre necessaria per perseguire le attività rumorose
Considerate equipollenti costituzione di parte civile o riserva di costituzione
Il Dlgs 150/2022 ha introdotto il regime di procedibilità a querela per il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (articolo 659 Codice penale). Tuttavia, questa condizione di procedibilità può essere sostituita dalla costituzione in giudizio come parte civile della persona offesa. Queste le conclusioni della Suprema corte nella sentenza 19971/2023.
A originare la pronuncia era stata la condanna del Tribunale per il reato dell’articolo 659 Codice penale, che aveva determinato il risarcimento del danno da parte del gestore di un bar perché disturbava, con gli schiamazzi della clientela e il funzionamento delle apparecchiature, il riposo di una persona che abitava nell’appartamento posto al piano superiore.
Il condannato ricorreva al giudice di legittimità, lamentando il fatto che il Tribunale non avesse indicato, con riferimento al secondo comma dell’articolo 659 Codice penale, la disposizione di legge che sarebbe stata violata nello svolgimento della sua attività imprenditoriale. Affermava anche che la sua condanna non sarebbe riconducibile al primo comma dell’articolo predetto, in mancanza di una puntuale contestazione della pubblica accusa.
La Suprema corte annullava senza rinvio la sentenza, per l’insussistenza del reato del secondo comma dell’articolo 659 Codice penale, mentre riconosceva la violazione del primo comma.
La Corte chiariva che quest’ultimo sanziona la condotta di chi, con schiamazzi o rumori, disturbi le occupazioni o il riposo delle persone, mentre il secondo comma riguarda la condotta di chi, esercitando un mestiere o una professione rumorosa, violi una prescrizione di legge o dell’autorità. Nel caso trattato, al condannato era stata contestata la violazione del primo comma dell’articolo 659 poiché, non impedendo gli schiamazzi della clientela, disturbava il riposo della persona offesa, costituitasi parte civile.
La Cassazione precisava inoltre che la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede forme particolari e può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengano la sua esplicita manifestazione e che, in caso di incertezza, devono essere interpretati con un favore della querela (Cassazione, 2665/2022).
Deve essere considerata equipollente alla querela anche la costituzione di parte civile o la semplice riserva di costituzione di parte civile (Cassazione, 5193/2020). Nel caso trattato, anche in assenza di querela, la procedibilità per tale reato è stata integrata dalla costituzione di parte civile di due delle persone offese.