Civile

La ratifica in consiglio comunale anche se in ritardo salva aliquote e tariffe

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di Giuseppe Debenedetto e Stefano Usai

È valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche tardivamente, dal consiglio comunale. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con le sentenze n. 4335 e 4336/2018, ribaltando l’esito del giudizio di primo grado che si era invece concluso con una doppia bocciatura sia delle delibere tardive e sia della convalida.

Le pronunce si inseriscono nell’ampio filone giurisprudenziale formatosi sulla questione delle delibere varate oltre i termini per l’approvazione del bilancio preventivo, costituito ormai da un centinaio di sentenze in gran parte sfavorevoli ai Comuni. La giurisprudenza di vertice ha più volte affermato che il termine per l’adozione delle delibere è perentorio, quindi anche il ritardo di un giorno le rende invalide (Consiglio di Stato n. 3808, 3817 e 4409 del 2014 e n. 1495/2015).

La questione è poi esplosa nel 2015, con diverse sentenze di Tar, ma recentemente la giurisprudenza è passata dalla tesi dell’illegittimità della delibera tardiva a quella della sua inefficacia retroattiva. Per intenderci, il mancato rispetto del termine non comporterebbe di per se l’invalidità della delibera ma inciderebbe solo sulla sua efficacia temporale, non potendo essere applicata dal 1° gennaio dell’anno di riferimento (per esempio Consiglio di Stato n. 4104/2017 e n. 267/2018). Si tratta comunque di un indirizzo non univoco in quanto il Tar Napoli, con la sentenza n. 3277/2018, ha ritenuto illegittime le delibere tardive.

Le nuove sentenze riguardano il Comune di Matera, che con l’assessore al bilancio Eustachio Quintano non ha aderito all’invito del Mef di annullare in autotutela le delibere tardive Tari e Tasi, ma ha convalidato (articolo 21-nonies della legge 241/90) la delibera di giunta adottata il 30 luglio 2015.

Il Tar Basilicata, con le pronunce 767/2016 e 815/2016, ha bocciato la manovra dell’ente. Ma Il Consiglio di Stato ha ribaltato l’esito del giudizio di primo grado ritenendo legittimo l’operato dell’ente, perché ha tempestivamente proceduto all’approvazione delle tariffe, con volontà ritualmente ratificata dal competente organo consiliare.

La pronuncia del giudice di Palazzo Spada, che appare innovativa rispetto al consolidato orientamento (estendendo, in realtà, una previsione relativa alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta in via d’urgenza, unica fattispecie soggetta a ratifica in base all’articolo 42 comma 4 del Dlgs 267/2000), valorizza l’intervento della giunta - nonostante l’atto sia stato qualificato in termini di proposta - e la volontà comunque espressa dall’organo consiliare che “approva”, ratificandola, la decisione.

Secondo il giudice, sia una considerazione sulla necessità di «conservazione e massimizzazione degli effetti giuridici» degli atti compiuti sia, come detto, la successiva volontà «validativa espressa dall’organo consiliare» consentono di considerare l’atto come adottato invece dal consiglio. Ne discende che, piuttosto che mera “convalida”, la successiva deliberazione consiliare deve essere considerata come «fisiologica ratifica, idonea – piuttosto che a superare un profilo di invalidante incompetenza – ad approvare, anche in pendenza di lite e con effetto naturalmente retroattivo, la volontà dell’organo esecutivo».

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