Comunitario e Internazionale

La Rc auto resta valida anche se il conducente non è quello indicato

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di Marina Castellaneta

Non può gravare sui terzi, vittime di incidenti stradali, la nullità di un contratto di assicurazione stipulato da altri contraenti. Con una sentenza del 20 luglio (causa C-287/16), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha precisato la corretta interpretazione della direttiva 72/166, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri «in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità» e della 84/5, modificate dalla direttiva 2005/14, recepita in Italia con il Dlgs 198/2007.

Il caso
A rivolgersi agli eurogiudici era stata la Corte suprema portoghese alle prese con una controversia tra i familiari di due vittime di incidenti stradali, una compagnia di assicurazione, la Cassa svizzera di compensazione e il Fondo di garanzia per le vittime di incidenti stradali. La Cassa svizzera aveva agito contro il Fondo di garanzia e la proprietaria dell’automobile coinvolta in un incidente stradale, che aveva causato la morte del marito della proprietaria e del conducente di una motocicletta. La donna riteneva che l’azione andasse rivolta contro la compagnia di assicurazione che copriva la responsabilità civile. Tuttavia, l’assicuratore aveva respinto ogni coinvolgimento perché sosteneva che il contratto non era valido a causa del fatto che il contraente aveva dichiarato il falso, in quanto non era il conducente abituale del veicolo.

Le sentenze
I giudici di primo grado avevano dato torto alla proprietaria del veicolo giudicando il contratto nullo e non opponibile alle vittime. La vicenda è poi arrivata dinanzi alla Corte suprema, che, prima di decidere, ha chiesto aiuto ai colleghi dell’Unione europea.

Prima di tutto, i giudici di Lussemburgo hanno chiarito che la direttiva punta a far sì che ogni veicolo che «staziona abitualmente» nel territorio Ue sia coperto da assicurazione garantendo, così, una giusta protezione alle vittime di incidenti , «indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui il sinistro è avvenuto». La direttiva, inoltre, prosegue la Corte, impedisce all’assicuratore della responsabilità civile auto di avvalersi «di disposizioni legali o di clausole contrattuale» per negare ai terzi il risarcimento dovuto a un incidente provocato dal veicolo assicurato.

Di conseguenza – osservano gli eurogiudici – anche se il contratto è stato concluso sulla base di omissioni o di false dichiarazioni da parte del contraente dell’assicurazione, la compagnia non può sottrarsi agli obblighi fissati nel contratto nei confronti di terzi vittime. E questo anche se la falsità riguarda l’indicazione del conducente abituale del veicolo. Nel segno del rafforzamento dei diritti delle vittime, la Corte boccia anche disposizioni interne che portano alla nullità di un contratto di assicurazione se la persona che lo stipula non ha «interesse economico alla conclusione del contratto».

È vero che i requisiti di validità del contratto sono disciplinati dagli Stati membri e non dal diritto Ue, ma questo a patto che non sia compromesso il diritto delle vittime al risarcimento, perché altrimenti sarebbe messo a repentaglio «l’effetto utile delle direttive». Pertanto, la Corte afferma che, anche se il veicolo è guidato da una persona non indicata nella polizza assicurativa, l’automobile non potrà essere considerata come non assicurata.

Sentenza Corte Ue, causa C-287/16

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