Penale

La recidiva scatta anche se la messa alla prova è positiva

Il caso nasce dall’impugnazione di un imputato che aveva patteggiato la pena

di Marisa Marraffino

L’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova può essere valutata dal giudice come “recidiva stradale” idonea a far scattare la revoca della patente di guida. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza 32209/2020, depositata lo scorso 17 novembre.

Il caso nasce dall’impugnazione di un imputato che aveva patteggiato la pena, condizionalmente sospesa, di un mese e 10 giorni di arresto e 600 euro di ammenda, per il reato di guida in stato di ebbrezza. Il giudice accoglieva la richiesta di pena come da accordo tra le parti e disponeva, a titolo di sanzione accessoria, la revoca della patente di guida, visto che al conducente due anni prima era stato contestato il reato di guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Per quest’ultimo procedimento, però, il giovane aveva chiesto la sospensione del processo con richiesta di messa alla prova che era ancora pendente.

Contro la sentenza faceva ricorso per cassazione l’imputato, deducendo la mancata sussistenza della recidiva per due motivi.

Il primo perché il processo per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti era ancora in corso, visto che la messa alla prova non era ancora stata conclusa; il secondo perché l’esito positivo della messa alla prova avrebbe estinto il reato e quindi la sentenza di proscioglimento non avrebbe potuto essere valutata come recidiva stradale.

Il caso offre importanti spunti per chiarire due rilevanti aspetti dei reati stradali.

Intanto, secondo la Cassazione. l’estinzione del reato a seguito della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che devono essere applicate dal prefetto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di legge, a seguito del ricevimento della sentenza penale di estinzione del reato.

A questo risultato, la Corte arriva considerando che per i reati previsti dal Codice della strada non si può parlare di recidiva in senso tecnico-giuridico, ai sensi dell’articolo 99 del Codice penale. Questa norma si riferisce ai delitti non colposi e deve essere sempre espressamente contestata. Quella prevista dal Codice della strada è invece una mera ripetizione, entro un arco di tempo determinato, di un illecito che rileva sul piano amministrativo, tramutando la sanzione della sospensione in quella, più afflittiva, della revoca della patente.

Il secondo spunto offerto dalla Cassazione con la sentenza 32209/2020 è che la recidiva non può essere contestata se i reati sono diversi e la prima sentenza non è ancora passata in giudicato. Nel caso di specie, infatti, la revoca della patente è stata comunque annullata perché i reati contestati erano diversi e il primo processo era ancora pendente.

Per questo motivo la Corte di cassazione annulla la sentenza e rinvia gli atti al Tribunale per la determinazione della durata della sospensione della patente di guida.

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