Rassegne di Giurisprudenza

La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti non costituisce intercettazione

a cura della Redazione Diritto

Processo penale - Prova penale - Registrazione di conversazioni alle quali si partecipa - Memorizzazione fonica di un fatto storico - Utilizzo come prova documentale - Sussiste - Natura di intercettazione ambientale - Esclusione.

La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di ...