La registrazione fonografica di un colloquio tra presenti non costituisce intercettazione
Processo penale - Prova penale - Registrazione di conversazioni alle quali si partecipa - Memorizzazione fonica di un fatto storico - Utilizzo come prova documentale - Sussiste - Natura di intercettazione ambientale - Esclusione.
La registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di ...
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